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Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 591 del 12 gennaio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale di Santa Marinella che ha approvato il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e disciplinato la loro presa in consegna, nonché la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha appellato la sentenza del TAR Lazio nella parte in cui aveva respinto le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative nelle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Ha sostenuto che, in forza delle convenzioni urbanistiche del 1991, dell'art. 15-bis introdotto con atto integrativo e dell'art. 4 della convenzione, avrebbe dovuto essere riconosciuto quale proprietario o gestore delle opere e quale soggetto obbligato propter rem rispetto agli obblighi convenzionali; da ciò avrebbe dovuto derivare il diritto di essere avvisato e di partecipare alle operazioni di collaudo. Il Comune ha riproposto eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione, nonché l'eccezione di violazione dell'art. 104 c.p.a. Il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto le prime eccezioni, rilevando che la prima era già stata decisa dal TAR e avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso incidentale, mentre la seconda era priva di interesse perché riferita a una censura non devoluta in appello. Nel merito, il Consorzio ha contestato la mancata partecipazione al collaudo.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo infondata la pretesa del Consorzio di essere coinvolto nelle operazioni di collaudo. L'art. 222, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 individua i soggetti da informare della visita di collaudo, tra i quali figura l'esecutore delle opere; nel caso concreto, l'esecutore non coincideva con il Consorzio. Né le convenzioni urbanistiche, né l'art. 15-bis, che attribuiva al Consorzio la proprietà e la gestione di strade, fognature, acquedotto e servizi a rete interni, né l'art. 4, relativo agli obblighi di realizzazione, manutenzione e cessione delle opere, prevedevano un obbligo del Comune di avvisare il Consorzio del collaudo. La posizione proprietaria o gestionale e la corresponsabilità per gli obblighi convenzionali non sono state ritenute sufficienti a fondare il diritto di partecipazione alle operazioni. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

    La disposizione individua puntualmente i soggetti destinatari dell'avviso relativo alla visita di collaudo, tra i quali rientra l'esecutore delle opere, ma non il Consorzio che non abbia tale qualità.

  • art. 104 c.p.a.

    Il Collegio ha accantonato l'esame dell'eccezione di inammissibilità per violazione della disposizione, decidendo direttamente nel merito dell'appello.

Massime di principio

  • L'obbligo di avviso della visita di collaudo previsto dall'art. 222, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 riguarda i soggetti espressamente individuati dalla norma, tra cui l'esecutore delle opere, e non si estende automaticamente a soggetti proprietari, gestori o obbligati in forza di una convenzione urbanistica, se privi della qualità di esecutori.
  • La titolarità della proprietà o della gestione futura delle opere di urbanizzazione e l'assunzione di obblighi convenzionali relativi alla loro realizzazione, manutenzione o cessione non attribuiscono, di per sé, un diritto a essere avvisati o a partecipare alle operazioni di collaudo.
  • Le clausole di una convenzione urbanistica possono estendere le garanzie partecipative previste dalla disciplina del collaudo solo se prevedono in modo espresso un obbligo di avviso o un diritto di partecipazione in favore del soggetto interessato; tale effetto non può essere desunto dalla sola attribuzione della proprietà o della gestione delle opere.
  • Nel giudizio di appello, la parte non può riproporre come semplice eccezione una questione già esaminata e respinta dal giudice di primo grado se intende ottenere la modifica della relativa statuizione: deve impugnarla nei modi processualmente previsti.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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