Cassazione Penale, Sentenza n. 10411/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con ordinanza GIP del 26/04/2021. La contestazione penale riguarda il concorso nel reato di estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416bis cod. pen., in danno di Antonicelli Massimiliano. Secondo l'ordinanza impugnata, Mastroianni, inizialmente chiamato da Antonicelli a funzioni di mediazione per la riscossione di un debito vantato da Macchione, si sarebbe poi "allineato" alla posizione di Carmelo Bagalà (soggetto indicato come esponente di cosca) partecipando a condotte intimidatorie e mostrando aspettative di ritorno economico. La difesa ha sostenuto che Mastroianni ha sempre agito a tutela di Antonicelli e che le intercettazioni e gli elementi prodotti ammettono letture alternative che non configurano con certezza il mutamento di ruolo attribuito dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando carenze e incompletezze nella motivazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare è stato osservato che le intercettazioni e gli elementi probatori non sono stati analizzati con sufficiente completezza e che vi sono letture alternative plausibili (es. mediazione per ottenere una riduzione del debito o timore di ritorsioni da parte di Bagalà). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, indicando il rispetto delle norme di competenza (art. 309 co.7 c.p.p.) e disponendo gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94 comma 1-ter disp.att.
Norme richiamate
art. 416bis cod. pen.
aggravante per l'aggravamento per il vincolo mafioso
La norma è richiamata per la qualificazione dell'aggravante connessa alla presenza di soggetti riconducibili a consorterie mafiose; la Corte osserva che, pur essendo indicativa la volontà di profitto del terzo, occorre verificare se tale volontà costituisca una condotta autonoma di sfruttamento o una mera aspettativa
art. 273 cod. proc. pen.
valutazione del giudice della gravità indiziaria
Richiama il criterio prognostico che impone al giudice cautelare di valutare il valore dimostrativo degli atti per formare la probabilità qualificata di condanna; la Cassazione sottolinea che la motivazione deve essere completa, logica e non contraddittoria
Sez. U, sentenza Audino 22.3.2000 (rv 215828)
precedente giurisprudenziale citato
Richiamata per definire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito nei procedimenti incidentali de libertate, in particolare la necessità di rendere conto adeguatamente delle ragioni che giustificano la gravità indiziaria
Sez. U, n. 29541 del 16.7.2020 (Filardo)
precedente giurisprudenziale citato
Utilizzata per precisare i confini della qualificazione di estorsione quando sussiste una posizione creditoria preesistente: occorre individuare se l'intervento di terzi costituisce un arricchimento autonomo o una mera aspettativa di riconoscimento
art. 309 co.7 c.p.p.
competenza per il nuovo giudizio
Innesto procedurale: la Corte rinvia il giudizio al Tribunale di Catanzaro secondo la normativa sulla competenza per il riesame/nuovo giudizio
art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.
adempimenti di cancelleria
Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti formali conseguenti all'annullamento e al rinvio
Massime di principio
- La misura cautelare fondata sulla gravità indiziaria richiede motivazione completa, logica e non contraddittoria: il giudice deve esplicitare perché esclude letture alternative degli elementi probatori
- In presenza di una preesistente posizione creditoria tra parti, l'intervento di terzi che mostrino aspettative economiche non basta automaticamente a qualificare il fatto come estorsione; va dimostrata una condotta autonoma di sfruttamento
- Le intercettazioni e le dichiarazioni testimoniali vanno valutate nel loro complesso e nel contesto cronologico: brani isolati possono ammettere più chiavi di lettura
- La paura o il ritiro del mediatore per timore di ritorsioni non equivale per sé a un allineamento volontario alla parte intimidatoria; occorre prova del cambiamento intenzionale del comportamento
- Nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari la Cassazione verifica la completezza e la coerenza del ragionamento motivazionale senza rientrare nel merito delle rivalutazioni probatorie ma richiedendo che il merito spieghi adeguatamente le scelte interpretative
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