Cassazione Penale, Ordinanza n. 04497/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non specificamente articolati, in violazione dell'onere di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di spese di giustizia, contestando in modo generico la motivazione della decisione e, in particolare, la mancata esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non indicava specificamente le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a fondamento delle doglianze, limitandosi a censure aspecifiche e generiche; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione congrua e coerente con quella di primo grado.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 129 c.p.p.
La difesa invocava, in modo generico, la mancata esclusione delle cause di proscioglimento rilevabili immediatamente dal giudice.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve essere formulato con motivi specifici, indicando puntualmente le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali che sorreggono le censure; la doglianza meramente generica è inammissibile.
- La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere affidata ad affermazioni apodittiche, ma deve confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi processuali rilevanti.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da un apparato argomentativo coerente e non manifestamente illogico, la Cassazione non può sostituirvi una rivalutazione meramente assertiva proposta dal ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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