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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3114/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/02/2022 con la quale il Tribunale per il Riesame ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di euro 85.680,76 emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 18/01/2022; il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per presunta mancata prova del fumus commissi delicti e lamentava violazioni degli artt. 321 e 324 c.p.p. per carenza di motivazione rispetto alle specifiche argomentazioni difensive.

La decisione

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Successivamente il difensore del ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia, richiamando l'art. 591, co.1, lett. d) c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; richiamata anche la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 13/06/2000, n.186) in tema di valutazione della colpa.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato tra le norme sostanziali relative ai reati contestati nell'ordinanza di sequestro; la sentenza di inammissibilità non valuta nel merito l'applicazione della norma

  • art. 648 ter c.p.

    Norma sostanziale richiamata come contestazione originaria collegata al sequestro; nessuna valutazione sostanziale svolta dalla Corte a causa della rinuncia

  • art. 416 bis c.p.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso citata nel contesto del provvedimento cautelare; non analizzata nel merito per effetto dell'inammissibilità

  • art. 321 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito della doglianza perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente in tema di carenza motivazionale; come per l'art. 321, non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia

  • art. 591, co. 1, lett. d) c.p.p.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia formale da parte del difensore; la rinuncia produce causa di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quantificato in euro 1.500 l'importo da versare

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata come supporto per la valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; usata per motivare la sanzione pecuniaria accessoria

Massime di principio

  • La rinuncia formale ed efficace al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co.1, lett. d) c.p.p.; una volta dichiarata l'inammissibilità per rinuncia il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure proposte.
  • La rinuncia non esclude responsabilità per le conseguenze processuali: se dalla condotta emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le censure sulla motivazione (artt. 321 e 324 c.p.p.) devono essere tempestivamente sostenute e, per essere esaminate in Cassazione, non devono essere neutralizzate da atti processuali che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, come la rinuncia.
  • Prima di rinunciare a un ricorso che mira ad impugnare misure cautelari come il sequestro preventivo è opportuno valutare le conseguenze economiche e la possibilità di perdurare nella difesa, poiché la rinuncia può impedire l'accertamento giudiziale del merito e comportare spese e sanzioni.
  • Se si ritiene viziata la motivazione di un provvedimento cautelare, è preferibile portare avanti l'impugnazione salvo chiari motivi strategici per la rinuncia; in caso di dubbi sulla legittimità della motivazione, valutarne il dettaglio e documentare adeguatamente le deduzioni difensive.

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