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Sentenza

Sentenza n. 13251/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento del silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 117 del d. lgs. n. 104/2010, avente ad oggetto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, numero di protocollo K10/-OMISSIS- del 14-12-2022

Giustizia amministrativa202605574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 14 dicembre 2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, lett. f), della l. 91/1992, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo ai sensi degli artt. 7 e 30 c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2026, con il quale è stata conferita la cittadinanza, trasmesso alla Prefettura il 6 luglio 2026 per la notifica all'interessato. Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare l'effettivo pregiudizio, limitandosi a dedurre genericamente il disagio derivante dal ritardo; non ha provato il danno nell'an e nel quantum né l'elemento soggettivo dell'amministrazione. Il ricorrente ha inoltre richiamato la durata del procedimento e il ritardo dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all'azione avverso il silenzio, perché l'amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, il provvedimento satisfattivo di conferimento della cittadinanza. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno senza procedere alla conversione del rito prevista dall'art. 117, comma 6, c.p.a. Il giudice ha ritenuto applicabile alla responsabilità da ritardo lo schema generale dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere del danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, secondo l'art. 2697, comma 1, c.c., senza temperamenti derivanti dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. La mera allegazione di un disagio non dimostra il danno; la domanda risarcitoria generica non consente di individuare il pregiudizio concretamente lamentato. Inoltre, il ritardo non è stato ritenuto imputabile a dolo o colpa dell'amministrazione, considerati la complessità delle verifiche, il complesso iter della pratica, l'elevato carico di lavoro e l'ingente numero di domande di cittadinanza trattate. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della pratica e dell'infondatezza della domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. 104/2010

    L'azione avverso il silenzio è divenuta priva di oggetto quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento satisfattivo richiesto; il giudizio si definisce con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 117, comma 6, d.lgs. 104/2010

    La domanda risarcitoria proposta insieme all'azione avverso il silenzio può essere trattata secondo il rito previsto dalla disposizione, ma nel caso concreto il giudice ha respinto la domanda senza procedere alla conversione del rito.

  • art. 9, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del procedimento amministrativo.

  • art. 7 d.lgs. 104/2010

    È richiamato quale fondamento processuale della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.

  • art. 30 d.lgs. 104/2010

    È richiamato quale fondamento dell'azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 2043 c.c.

    La pretesa risarcitoria per danno da ritardo ricade nello schema generale della responsabilità aquiliana e richiede la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, oltre agli altri elementi costitutivi.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Impone al danneggiato di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria; tale onere non è attenuato dal metodo acquisitivo dell'azione di annullamento.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Il cittadino straniero regolarmente soggiornante, in particolare se titolare dello status di soggiornante di lungo periodo UE, gode dei diritti civili, economici e sociali al pari del cittadino; tale circostanza rileva nella valutazione della concretezza del danno da ritardo nella concessione della cittadinanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta il provvedimento satisfattivo richiesto, l'azione avverso il silenzio deve essere definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo amministrativo è soggetta allo schema generale della responsabilità aquiliana e richiede la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, inclusi l'esistenza concreta del danno, la sua quantificazione, il nesso causale e l'elemento soggettivo dell'amministrazione.
  • La mera allegazione di un disagio o di un danno genericamente indicato non è sufficiente a fondare il risarcimento: il ricorrente deve descrivere e dimostrare il pregiudizio concreto di cui chiede il ristoro.
  • Nella valutazione della colpa dell'amministrazione per il ritardo nella definizione delle domande di cittadinanza possono assumere rilievo la complessità delle verifiche istruttorie, l'elevato numero delle istanze e il grave carico di lavoro dell'amministrazione, quali elementi idonei a escludere l'imputabilità soggettiva del ritardo in assenza di ulteriori specifici elementi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da ritardo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesse

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