Cassazione Civile, Ordinanza n. 00260/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore e fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa al rimborso di un finanziamento. In primo grado il Tribunale aveva accolto la pretesa monitoria, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo fondata l'opposizione proposta dalla società debitrice principale e dal fideiussore. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2719 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto efficace il disconoscimento dei documenti prodotti in copia, sostenendo che la contestazione sarebbe stata generica; (2) violazione degli artt. 116, 183 e 191 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse dato rilievo alla mancata produzione degli estratti conto e avesse mal valutato il materiale probatorio, nonostante il credito derivasse da finanziamenti chirografari e non da rapporti di conto corrente o anticipazione bancaria. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme ai precedenti consolidati il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. è validamente effettuato anche quando la parte neghi l'esistenza dell'originale del documento prodotto in copia, senza necessità di formule sacramentali. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era carente di specificità, non riportando il contenuto dei contratti né la loro collocazione processuale, e comunque tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità; la censura ex art. 116 c.p.c. è stata ritenuta impropriamente formulata perché non denunciava l'attribuzione di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge, ma solo una cattiva valutazione della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle somme previste dalla disciplina richiamata nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
"il disconoscimento della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuto (...) anche quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale"
Il disconoscimento della copia è efficace se è chiaro e specifico; la negazione dell'esistenza dell'originale integra di per sé un disconoscimento sufficiente.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è denunciabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla con un criterio non consentito; non è invece ammessa per contestare la mera cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 183 c.p.c.
Richiamato come norma processuale evocata nel motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e diretta alla rivalutazione del fatto.
art. 191 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto attinente a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo è stato qualificato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme ai precedenti consolidati di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
È stato applicato il rito camerale con proposta del consigliere delegato e successiva decisione del collegio.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Richiamato per l'applicazione delle statuizioni economiche aggravate conseguenti alla definizione del ricorso.
art. 96, comma 3 c.p.c.
La Corte ha disposto le statuizioni accessorie previste per la soccombenza nella definizione camerale.
art. 96, comma 4 c.p.c.
La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il disconoscimento della conformità di una copia all'originale è efficace anche se la parte neghi semplicemente l'esistenza dell'originale, purché la contestazione sia chiara e specifica.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice ha attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o ha applicato un criterio di valutazione non consentito; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio.
- Le doglianze che richiedono la rivalutazione del fatto o del contenuto delle prove non sono proponibili in cassazione, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale oggi residuante.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi deduce l'erronea valutazione di documenti deve indicarne il contenuto rilevante e la collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata, il motivo che la attacca può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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