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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2628/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della sua domanda di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere (per il reato ex art. 416-bis c.p.) sostenendo che il decreto di rinvio a giudizio era viziato per omessa indicazione del capo 1) a lui ascritto. Si deduceva che il GIP, nel corso dell'udienza preliminare, aveva poi adottato un provvedimento di correzione (ex art. 130 c.p.p.) che sarebbe stato "abnorme" o comunque illegittimo, con la conseguenza che non sarebbe stato adottato un valido provvedimento ex art. 429 c.p.p. e che perciò sarebbe comunque venuta a scadenza la durata di fase della custodia cautelare (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'"abnormità" dell'atto: l'atto di correzione ex art. 130 c.p.p. era compatibile con l'ordinamento e volto a sanare un refuso materiale (omissione del capo in un foglio riepilogativo), perciò non poteva essere qualificato come atto abnorme o tale da azzerare gli effetti del decreto di rinvio a giudizio. Ha inoltre escluso l'illegittimità del provvedimento di correzione; la censura avrebbe dovuto essere proposta con autonomo rimedio impugnatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale richiamata per identificare il reato per il quale era disposta la custodia; la sentenza non discute il contenuto del capo di imputazione sostanziale, ma la correttezza procedurale del decreto di rinvio a giudizio relativo a tale capo.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina il giudizio di impugnazione contro le misure cautelari dinanzi al Tribunale; il Tribunale di Venezia era adito ai sensi di questa norma per l'appello cautelare.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.

    Disciplina i termini di durata della custodia cautelare di fase; il ricorrente invocava la scadenza del termine a seguito di un presunto vizio del decreto di rinvio, ma la Corte ha ritenuto che la correzione non avesse invalidato il computo dei termini.

  • art. 130 c.p.p.

    Consente al giudice di correggere errori materiali o refusi nei provvedimenti. La Corte ha confermato che l'utilizzo di tale potere per eliminare una mera omissione materiale (foglio riepilogativo con refuso) rientra nella legittima esercitazione del potere e non costituisce atto abnorme o illegittimo.

  • art. 429 c.p.p.

    Norma sul decreto che dispone il giudizio; il ricorrente sosteneva che non vi fosse stato un valido provvedimento ex art. 429, ma la Corte ha ritenuto che il decreto di rinvio, integralmente e come corretto, fosse valido.

  • artt. 125, 128 c.p.p.

    Norme citate dal ricorrente tra quelle la cui violazione sarebbe stata asserita; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto con le motivazioni del Tribunale, senza prova di violazione effettiva.

  • art. 425 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di non doversi procedere; il verbale d'udienza aveva indicato gli imputati per i quali era stata resa sentenza nonostante il refuso nel foglio riepilogativo, circostanza che ha rafforzato la legittimità della correzione.

  • art. 23, commi 8 e 9, dl 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e art. 7 dl 23 luglio 2021 n.105 (conv. L.126/2021)

    Norme emergenziali e disposizioni sulle modalità di trattazione dell'udienza (es. forme telematiche o in camera di consiglio) citate per spiegare le modalità di trattazione del procedimento; rilevanti solo sul piano procedurale-organizzativo.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Rinvio per gli adempimenti comunicativi a cura della cancelleria dopo la decisione, come disposto nella sentenza.

Massime di principio

  • L'"abnormità" di un atto processuale sussiste solo se l'atto risulta singolare al punto da essere avulso dall'ordinamento o si esplica al di fuori dei casi consentiti in modo evidentemente irragionevole; mere omissioni materiali non raggiungono tale soglia.
  • Il potere di correzione ex art. 130 c.p.p. può essere legittimamente utilizzato per sanare refusi e omissioni formali nei provvedimenti (ad es. fogli riepilogativi), senza che cioò comporti automaticamente la nullità o l'inefficacia dell'atto originario.
  • La contestazione dell'illegittimità di un provvedimento correttivo adottato ai sensi dell'art. 130 c.p.p. richiede un autonomo rimedio impugnatorio; non sempre può essere efficacemente sollevata solo incidentalmente in sede di appello cautelare.
  • Quando si deduce la perdita di efficacia della custodia cautelare per scadenza dei termini, occorre dimostrare concretamente che il vizio procedurale abbia prodotto l'assenza totale di un valido provvedimento che impedisca il proseguimento del procedimento; censure generiche o astratte sono destinate a fallire.
  • In sede cautelare la valutazione incidentale di vizi procedurali è limitata: il giudice dell'appello cautelare verifica la rilevanza del vizio rispetto alla misura, ma non sostituisce l'ordinaria via di impugnazione degli atti che richiedono specifico rimedio.

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