Cassazione Penale, Ordinanza n. 23585/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. Dalla decisione emerge che le censure in cassazione investivano l'elemento soggettivo e la motivazione sulla responsabilità, mentre in appello risultavano indicate, secondo il riepilogo riportato in sentenza e rimasto incontestato, solo la richiesta di affermare che il fatto non costituisce più reato e il rilievo di una presunta illegittimità costituzionale della norma sanzionatrice, oltre a una domanda subordinata relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che non era stata specificamente contestata la ricostruzione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, sicché le doglianze formulate in cassazione sono state considerate nuove e tardive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure relative all'elemento soggettivo e alla carenza di motivazione sulla responsabilità fossero nuove rispetto ai motivi di appello riportati nella sentenza di secondo grado e non specificamente contestati dal ricorrente. In applicazione del principio sull'onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, le doglianze sono state considerate proposte per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama, in via generale, il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e di violazione di legge dedotti con il ricorso per cassazione, ma ne esclude l'ammissibilità quando le doglianze siano nuove rispetto ai motivi di appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 c.p.p.
È evocato solo indirettamente dal riferimento alla richiesta di affermare che il fatto non costituisce più reato; dalla sentenza non emergono però statuizioni sul merito di tale richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure che non risultino devolute con l'atto di appello o che non siano specificamente contestate rispetto al riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di merito riporta un riepilogo dei motivi di gravame e tale riepilogo non viene contestato in modo puntuale, la parte non può poi sostenere in cassazione che quelle medesime questioni erano state già dedotte in appello.
- Le doglianze relative all'elemento soggettivo o alla motivazione sulla responsabilità, se prospettate per la prima volta in cassazione, sono inammissibili per novità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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