Sentenza n. 1804/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 74/2025 del 05.02.2025 resa dalla dott.ssa Federica Manfré, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Livorno, all’esito del giudizio R.G. n. 1124/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno in data 21.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per periodi di servizio indicati in sentenza e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi o rivalutazione e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, depositata il 5 febbraio 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi individuati in motivazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria e spese. Ha chiesto le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Dopo il deposito ministeriale del 10 settembre 2025, attestante il pagamento, la ricorrente ha confermato che le somme erano state accreditate e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese secondo soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la pretesa azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante l’accredito delle somme dovute. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l’esecuzione della sentenza civile era stata assicurata solo dopo la proposizione del ricorso. Ha liquidato € 800,00, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta né applicato la penalità di mora, essendo venuta meno la necessità di ulteriori misure attuative.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce di quanto precede, poiché la pretesa della parte ricorrente è stata pienamente soddisfatta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Con il ricorso, parte ricorrente chiedeva pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato formatosi sulla sentenza n. 74/2025 del 05 febbraio 2025 del Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ai sensi dell’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.
La norma è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione dei relativi presupposti, poiché la pretesa è stata soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Se l’amministrazione esegue il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche quando la pretesa sia stata poi integralmente soddisfatta.
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