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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28775/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Milicchio ha impugnato la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato per i reati previsti dagli artt. 612 e 582 c.p., denunciando vizio di motivazione nella valutazione delle prove testimoniali e lamentando l'omessa considerazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 274/2000; ha inoltre lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure proposte incidessero su valutazioni di fatto (attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e valutazione complessiva delle prove) non sindacabili in sede di legittimità. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, il ricorso è risultato generico e privo di indicazione temporale e di specifiche ragioni che ne giustificassero l'applicazione. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata per carenza di argomentazione. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; richiamata quale titolo di accusa ma senza che la Cassazione rientrasse nella valutazione di merito delle prove

  • art. 582 cod. pen.

    Altro titolo di accusa per cui il ricorrente è stato condannato; la Corte ha confermato che le questioni relative all'accertamento degli elementi probatori non sono sindacabili in questa sede

  • art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    La norma evocata quale causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato né quando fosse stata chiesta l'applicazione della disposizione né i fatti che ne avrebbero consentito l'applicazione, rendendo la doglianza generica e inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna pecuniaria e delle spese

Massime di principio

  • In Cassazione i rilievi che comportano una rinnovata valutazione della prova testimoniale o della credibilità delle parti sono, di norma, inammissibili perché attengono al merito e non alla legittimità
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa può, in determinati casi, non richiedere riscontri esterni: contestazioni generiche che pretendono una diversa valutazione senza indicare profili di diritto sono inammissibili
  • Quando si invoca una causa di non punibilità (es. art. 34 d.lgs. n. 274/2000) è necessario indicare con precisione: quando la richiesta è stata formulata in sede di merito, i fatti e le ragioni concreti che ne giustificano l'applicazione e ogni riferimento probatorio rilevante; mancanze rendono la censura generica e priva di seguito
  • Le richieste relative alle circostanze attenuanti devono essere motivate specificamente: la mera affermazione dell'incensuratezza o di elementi generici è insufficiente per ottenere la riduzione della pena in sede di legittimità
  • Il rigetto per inammissibilità può comportare conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione

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