Sentenza n. 626/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 274/2023, emessa e pubblicata in data 13 dicembre 2023, dal Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo che il Ministero desse esecuzione alla sentenza n. 274/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, pari a € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 6 marzo 2025, non era stata appellata entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto totalmente inerte. I ricorrenti hanno chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Mantova era passata in giudicato e costituiva titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza, anche senza apposizione della formula esecutiva. Il Collegio ha ritenuto che, a seguito delle modifiche all’art. 475 c.p.c. e all’art. 115 c.p.a. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la formula esecutiva non fosse più necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’assenza di contestazioni sull’inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente; il commissario dovrà provvedere entro gli ulteriori 90 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto interno all’Amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora, subordinata al mancato adempimento nel termine assegnato, commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza; il commissario dovrà calcolarla d’ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità deve essere calibrata in modo da combinare funzione sollecitatoria e sanzionatoria.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza quelli passati in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto nella misura di € 500,00 annui per gli anni considerati dal giudicato.
art. 475 c.p.c.
A seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 149/2022, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È stato modificato dal d.lgs. n. 149/2022 nel quadro della soppressione della necessità della formula esecutiva per l’ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine lungo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Mantova.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La riforma ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e comportante il pagamento di somme da parte di un’amministrazione pubblica, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, l’apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
- Accertati il giudicato, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con funzione prevalentemente sollecitatoria, mediante assegnazione di un termine adempitivo con effetto liberatorio e applicazione della sanzione, anche con decorrenza retroattiva rispetto alla scadenza, se il termine viene superato.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.
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