Sentenza del 03/11/2020 n. 24273 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificò a G. s.r.l. avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA (2004-2006) e ad A. Q. avvisi per IRPEF (2004-2005), sulla base di indagini della G.d.F. secondo cui G. operava come "cartiera" realizzando compravendite fittizie di macchine agricole per consentire a Gr. s.p.a. di ottenere un finanziamento (legge Sabatini). L'Ufficio ritenne inesistenti le operazioni, indetraibile l'IVA (art.21 co.7 DPR 633/1972) e recuperò proventi extracontabili calcolati in misura forfettaria (2% del volume degli acquisti) come compenso di intermediazione e presumibilmente distribuiti ai soci. La CTP annullò gli accertamenti IVA e rigettò il ricorso della socia; la CTR confermò la sentenza di primo grado richiamandola per relationem e qualificando i negozi come fiduciari ma abusivi ai fini tributari. I soci impugnarono in cassazione, denunciando principalmente carenza motivazionale della sentenza di appello e vizi nella qualificazione e nella quantificazione dell'accertamento induttivo (art.39 DPR 600/73) e nella presunzione di distribuzione degli utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i principali motivi di cassazione dei contribuenti (e alcuni motivi incidentali dell'Ufficio sono stati esaminati), rilevando la nullità della sentenza di appello per insufficiente motivazione (il rinvio per relationem non indicava le parti e i punti della sentenza di primo grado condivisi né il percorso logico-giuridico). Ha rigettato il primo motivo incidentale dell'Agenzia (relativo alla legittimazione di T.) e, con riferimento ai motivi accolti, ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di giudizio. La Cassazione non si è pronunciata nel merito definitivo sulle questioni tributarie sostanziali (esistenza/inesistenza delle operazioni, indeducibilità IVA, quantificazione del 2%), risolvendo invece vizi procedurali e di motivazione dell'appello.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7
Invocata dall'Ufficio per negare la detraibilità dell'IVA sugli acquisti ritenuti relativi a operazioni inesistenti; nel giudizio di merito la questione non è stata definitivamente risolta dalla Cassazione, che ha rimesso la valutazione al giudice d'appello in diversa composizione.
D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Norma sull'accertamento induttivo invocata dall'Ufficio per determinare i maggiori redditi; i ricorrenti contestavano la mancata indicazione dei presupposti e della metodologia di quantificazione; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato la legittimazione e la quantificazione, rimandando la valutazione.
Codice civile, art. 2495
Richiamato per spiegare la successione degli obblighi e la legittimazione ad agire del socio in caso di estinzione della società: la Cassazione ha confermato che i rapporti pendenti si trasferiscono ai soci e che la socia Q. era legittimata ad impugnare.
Codice civile, art. 2729
Riferito in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci e all'onere di prova; la CTR aveva ritenuto legittima la presunzione senza valutare adeguatamente i documenti offerti, e la Cassazione ha censurato la motivazione su questo punto.
Legge 28 novembre 1965, n. 1369 (legge "Sabatini")
Contestualmente richiamata nel contesto fattuale (finanziamento assistito da garanzia Sabatini) come elemento descrittivo dell'operazione economica che avrebbe giustificato le compravendite; la Cassazione non ha deciso sul merito del rilievo interpretativo di tale legge rispetto alla vicenda fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma processuale tributaria richiamata dai ricorrenti per censurare la carenza motivazionale della sentenza di appello; la Corte ha accolto il rilievo, disponendo la cassazione per insufficiente motivazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato per l'obbligo del giudice d'appello di pronunciare sui motivi di gravame; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adempiuto adeguatamente a tale obbligo quando ha limitato la decisione a un rinvio per relationem.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)
Norma invocata per censurare la sentenza di appello (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Cassazione ha dichiarato fondati alcuni motivi ex art.360 e ha cassato la sentenza per i relativi vizi.
T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 109
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla qualificazione fiscale dei rapporti; la Corte non ha pronunciato definitivamente sul merito del trattamento fiscale degli importi contestati, rinviando le questioni al giudice d'appello.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio per relationem alla motivazione del primo grado senza indicare esplicitamente quali parti della decisione precedente condivide e il percorso logico-giuridico seguito: in difetto la sentenza è viziata per insufficiente motivazione e annullabile in Cassazione.
- In caso di estinzione della società, i rapporti tributari pendenti si trasferiscono ai soci (art. 2495 c.c.): il socio che subentra nella posizione passiva è legittimato ad impugnare gli avvisi e non deve dimostrare separatamente la propria legittimazione ad causam.
- L'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 richiede l'indicazione chiara dei presupposti, dei criteri di calcolo e della motivazione della quantificazione; la mera imposizione di una percentuale forfettaria (es. 2%) senza adeguata giustificazione è suscettibile di censura.
- La qualificazione di operazioni come 'fiduciari' o come negozi leciti ma finalizzati ad elusione fiscale richiede una motivazione coerente e non contraddittoria: negozi formalmente esistenti possono essere riconosciuti leciti ma comunque rilevanti ai fini antielusivi solo se il giudice spiega in che modo e perché si realizza l'abuso.
- L'Ufficio fiscale che contesta l'esistenza di operazioni e la loro fiscalità (es. indetraibilità IVA per operazioni inesistenti) ha l'onere di fornire elementi probatori chiari sulla mancanza di movimento fisico/giuridico, sull'organizzazione fittizia e sulle ragioni economiche dell'operazione; il giudice deve valutare tali elementi in modo esplicito.
- La presunzione di distribuzione degli utili ai soci richiede un'istruttoria adeguata: il giudice non può affermarla in modo automatico senza valutare le prove contrarie offerte dai soci (art. 2729 c.c. e principi sul burden of proof).
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