Sentenza n. 2186/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota del 22.07.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di 40 ore di frequenza
Esito
La controversia
La ricorrente, quale genitore del minore affetto da handicap con connotazione di gravità, ha impugnato la nota con cui la direzione didattica attestava l'assegnazione di 22 ore di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti connessi, l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario settimanale di 40 ore e la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione del docente specializzato. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato all'istituto scolastico di redigere il PEI e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa vigente. La ricorrente ha poi comunicato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, poiché l'istituto aveva revisionato il PEI assegnando il sostegno per l'intero orario di frequenza. La questione sostanziale era stata inoltre trattata in un distinto giudizio relativo al PEI originario, definito con cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l'Amministrazione scolastica aveva integralmente soddisfatto la pretesa mediante la revisione del PEI e l'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza. Il giudice ha altresì evidenziato l'obbligo dei dirigenti scolastici di richiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno, anche in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la piena inclusione. Le spese sono state compensate, poiché la vicenda sostanziale era già stata compiutamente soddisfatta nell'altro giudizio, nel quale erano state liquidate spese a favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
manda alla Segreteria di procedere ... all’oscuramento delle generalità del minore
Impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti ... dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo atto o modifica la propria condotta in modo da soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, l'amministrazione scolastica deve quantificare il sostegno in relazione alle esigenze concretamente risultanti dal PEI e, ove necessario, richiedere un adeguato numero di docenti di sostegno anche in deroga, così da garantire la piena inclusione dell'alunno.
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