Sentenza n. 5343/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - della comunicazione di Città metropolitana di Roma Capitale CMRC-2021-0093082 del 16 giugno 2021 con cui l’amministrazione dichiara di non avere alcuna documentazione inerente all’elettrodotto sito nel Consorzio dei Giardini del Pescaccio in Roma; - di ogni altro atto presupposto connesso conseguenziale ed omette di rispondere alla richiesta di spostamento del Traliccio di energia elettrica di proprietà di Areti s.p.a.; nonchè per l’esibizione di tutti gli atti e documenti afferenti al procedimento amministrativo e di ogni atto/documento preordinato agli atti impugnati compresi quelli relativi alle attività di vigilanza e controllo sull'Elettrodotto ai sensi della l.r. n. 14/1999, nonché avverso il silenzio inadempimento serbato da Città metropolitana di Roma Capitale sulle diffide inviate volte a chiedere per la tutela della salute e dalle immissioni moleste di “Volere provvedere all'urgente spostamento del Traliccio dell'elettrodotto 150 Kv CASALETTO -ROMA OVEST dal Consorzio Giardini del Pescaccio , con oneri a carico dei proprietari dell'elettrodotto”; quanto al ricorso per motivi aggiunti - della determinazione dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 2022-0189161- avente per oggetto “Elettrodotto di 150 KW – denominato Roma Ovest- Casaletto sito nel Consorzio dei Giardini di Pescaccio in Roma – Rigetto dell'istanza di spostamento del traliccio in prossimità dell'abitazione in Via Tricomi n. 30”, comunicata a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2022; - della nota emessa da Città Metropolitana di Roma Capitale il 17 ottobre 2022 prot. 160155 e della nota prot. n. 80646 del 21 novembre 2022 con cui ARPA Lazio ha dato riscontro a Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alle eccezioni tecniche della ricorrente formulate ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990; - della relazione tecnica ARPA Lazio del 28 e 29 aprile 2022; - del d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. GU Serie Generale n.199 del 28-08-2003”, artt. 4 e 6 e delle conseguenti norme di attuazione; - della nota di Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 93082 del 16 giugno 2021; - dell'autorizzazione dell'elettrodotto “linea elettrica 150 KV Roma Ovest- Casaletto (Area + Cavi)” prot.n. 6905, determinazione del 14 novembre 2001; - di ogni altro atto presupposto connesso conseguenziale laddove escluda l'applicazione di opere di mitigazione dall'inquinamento elettromagnetico in violazione dell'art. 32 della Costituzione nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, per l'accertamento della lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32 della Costituzione a causa delle immissioni moleste poste in essere da Areti s.p.a. con l'esercizio dell’elettrodotto sito in prossimità dell'abitazione in via Francesco Tricomi n. 30 e del diritto al risarcimento dei danni, con la conseguente condanna alla rimozione del traliccio e dei cavi aerei quale fonte di situazione antigiuridica, nonché per l'eventuale annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali all'esercizio svolto, ancorché non conosciuti e comunque al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente da determinarsi in sede istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di spostamento di un traliccio dell'elettrodotto Roma Ovest-Casaletto e atti connessi, nonché il silenzio inizialmente serbato sulle istanze di accesso e di intervento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale l'accesso alla documentazione tecnico-giuridica relativa all'elettrodotto e lo spostamento di un traliccio ubicato vicino alla propria abitazione, deducendo rischi per la salute derivanti dall'inquinamento elettromagnetico e dalla collocazione dell'impianto nella fascia di rispetto prevista dalla legge n. 36/2001. Il ricorso introduttivo contestava il silenzio dell'amministrazione; con motivi aggiunti venivano impugnati il diniego espresso allo spostamento, le note procedimentali, la relazione tecnica dell'ARPA Lazio, l'autorizzazione dell'elettrodotto e la disciplina tecnica applicata. La ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001 e delle relative norme attuative; difetto di istruttoria e motivazione per essersi l'amministrazione limitata a recepire le misurazioni ARPA senza verificare anche la distanza dalla fascia di rispetto; erronea interpretazione del rapporto tra limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità e fascia di rispetto; violazione delle disposizioni sui limiti di esposizione e sulle distanze dagli edifici; irregolarità delle modalità di misurazione, effettuata secondo la ricorrente in un solo punto dell'abitazione; violazione degli obblighi di vigilanza e monitoraggio; violazione del principio di precauzione e del principio ALARA; violazione dell'art. 32 Cost. La controinteressata Areti eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere trasferito a Terna la titolarità dell'infrastruttura nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'amministrazione aveva successivamente riscontrato sia la richiesta di accesso, trasmettendo la documentazione disponibile, sia la richiesta di spostamento, e la ricorrente aveva dichiarato in udienza di non avere più interesse a una decisione sul ricorso originario. Ha respinto l'eccezione di Areti relativa al difetto di legittimazione passiva: il trasferimento inter vivos della titolarità del rapporto controverso non interrompe né rende improcedibile il processo, che prosegue tra le parti originarie; il cedente conserva la legittimazione processuale quale sostituto processuale del successore a titolo particolare, salvo estromissione con il consenso delle altre parti, e la sentenza produce effetti anche nei confronti dell'avente causa. Nel merito, il TAR ha respinto integralmente i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulle misurazioni ARPA, dalle quali risultava il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003. Ha distinto i rilievi estemporanei dei campi elettrico e magnetico, spettanti all'ARPA, dal calcolo della fascia di rispetto, spettante al gestore dell'elettrodotto e basato su caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea secondo il d.m. 29 maggio 2008. Ha inoltre rilevato che la fascia di rispetto costituisce parametro progettuale riferito alla progettazione di nuovi elettrodotti; l'impianto era stato autorizzato e messo in esercizio anteriormente all'introduzione della disciplina invocata, mentre l'abitazione della ricorrente era stata edificata successivamente. Le questioni relative alla fascia avrebbero quindi potuto incidere sulla realizzazione dell'edificio, non sulla risalente autorizzazione dell'elettrodotto, ormai non tempestivamente impugnata. L'amministrazione aveva correttamente esercitato i propri compiti di vigilanza avvalendosi dell'ARPA. Le contestazioni sulle modalità delle misurazioni sono state respinte perché l'Agenzia aveva dichiarato di avere operato secondo le regole tecniche applicabili, scegliendo il punto più cautelativo dopo un'analisi preliminare di diversi punti dell'abitazione; tali precisazioni non erano state adeguatamente contestate. È stata esclusa la necessità di esaminare un'ulteriore eccezione di inammissibilità per ragioni di sinteticità ed economia processuale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
annullamento con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
La sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato la precedente decisione del TAR e rinviato la causa al primo giudice, davanti al quale il giudizio è stato riassunto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso introduttivo è improcedibile perché, dopo il sopravvenuto riscontro amministrativo alle istanze di accesso e di spostamento, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
art. 111 c.p.c.
la successione a titolo particolare nel diritto controverso
Il trasferimento inter vivos del diritto controverso non incide sul rapporto processuale, che prosegue tra le parti originarie; il cedente conserva la legittimazione processuale e la sentenza produce effetti anche nei confronti del successore.
art. 81 c.p.a.
La controinteressata originaria, cedente del rapporto controverso, può rimanere nel processo quale sostituto processuale del successore a titolo particolare.
art. 4, comma 1, lett. h), l. 22 febbraio 2001, n. 36
La fascia di rispetto è considerata un parametro progettuale volto a garantire l'obiettivo di qualità nella progettazione di nuovi elettrodotti e non un parametro la cui verifica mediante misurazione estemporanea spetti all'ARPA.
art. 14 l. 22 febbraio 2001, n. 36
avvalendosi ... delle strutture della competente Agenzia
L'amministrazione competente può avvalersi dell'ARPA per le misurazioni e gli accertamenti sui livelli dei campi elettromagnetici.
art. 9 l. 22 febbraio 2001, n. 36
la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi
Il piano di risanamento può prevedere la delocalizzazione, quando ne ricorrano le condizioni, ma la ricorrente non ha adeguatamente comprovato i presupposti per tale intervento.
art. 114 l.r. Lazio n. 14/1999
funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale
La Città Metropolitana ha esercitato le competenze di controllo e vigilanza sugli elettrodotti avvalendosi dell'ARPA Lazio.
art. 3, commi 1 e 2, d.P.C.M. 8 luglio 2003
limiti di esposizione e dei valori di attenzione
Il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, accertato dalle misurazioni ARPA, giustifica il diniego della richiesta di spostamento sotto i profili esaminati.
art. 4 d.P.C.M. 8 luglio 2003
L'obiettivo di qualità è riferito alla progettazione di nuovi elettrodotti e alla progressiva minimizzazione dell'esposizione della popolazione.
d.m. 29 maggio 2008
Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica
Il decreto disciplina sia i criteri tecnici per il calcolo della fascia di rispetto sia le procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica; il calcolo della fascia e le misurazioni ARPA hanno presupposti e metodologie differenti.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
eccezioni tecniche ... formulate ai sensi dell'art. 10 bis
La ricorrente aveva formulato osservazioni al preavviso di diniego, ma le relative contestazioni tecniche sono state ritenute superate dalle controdeduzioni dell'ARPA.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici
Il giudice può prescindere dall'esame di un'eccezione non decisiva quando la domanda è comunque infondata, in applicazione dei principi di sinteticità ed economia processuale.
Massime di principio
- Il trasferimento inter vivos della titolarità del rapporto sostanziale controverso non determina l'interruzione o l'improcedibilità del processo: il giudizio prosegue tra le parti originarie e il cedente conserva la legittimazione processuale quale sostituto processuale del successore, salvo estromissione con il consenso delle altre parti; la sentenza produce effetti anche nei confronti dell'avente causa.
- Le misurazioni estemporanee dei campi elettrico e magnetico, finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, sono attività distinta dal calcolo della fascia di rispetto dell'elettrodotto: le prime rientrano nelle competenze dell'ARPA, mentre il secondo spetta al gestore e deve essere effettuato secondo i parametri tecnici del d.m. 29 maggio 2008.
- La fascia di rispetto prevista per gli elettrodotti costituisce un parametro progettuale finalizzato alla progettazione di nuovi impianti e alla pianificazione urbanistica compatibile con l'obiettivo di qualità; non può essere utilizzata, in assenza di tempestiva impugnazione degli atti autorizzativi, per rimettere in discussione la legittimità di un elettrodotto già autorizzato e posto in esercizio anteriormente, soprattutto quando l'edificio del privato sia stato realizzato successivamente.
- L'amministrazione competente alla vigilanza sugli elettrodotti adempie ai propri obblighi istruttori e di controllo quando acquisisce, tramite l'ARPA, misurazioni eseguite secondo le regole tecniche applicabili e tali misurazioni attestano il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione; non è necessario disporre ulteriori accertamenti non pertinenti alle competenze dell'ARPA, come il calcolo della fascia di rispetto.
- La contestazione delle modalità di una misurazione tecnica non è sufficiente a invalidare il provvedimento quando l'amministrazione o l'ente tecnico dimostrino l'osservanza delle regole tecniche applicabili, la scelta di un punto rappresentativo e cautelativo e lo svolgimento di una preventiva analisi di più punti, senza che il ricorrente fornisca una contestazione tecnica adeguata.
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