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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 1305/2023 depositata il 16.11.2023 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, emendata da errore materiale con decreto di correzione del 17.11.2023, nel giudizio R.G. n. 1276/2023 ad oggetto riconoscimento carta del docente

Giustizia amministrativa202500157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per sette annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per sette annualità, pari a 500 euro per ciascuna annualità. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto parziale al titolo, accreditando sul borsellino elettronico complessivamente 3.000 euro, corrispondenti a sei annualità, senza provvedere all’accredito della settima annualità. Il TAR ha verificato la rituale notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre rilevato che gravava sull’amministrazione l’onere di comprovare l’integrale esecuzione del giudicato, prova non fornita con riferimento all’ultima annualità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’inadempimento residuo. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palmi per una annualità ancora non accreditata, pari a 500 euro, e ha ordinato all’amministrazione di mettere tale importo a disposizione del ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Fondamento del diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, ritenuto decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato per attestare la rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, affinché possa essere verificata l’inottemperanza dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione deduce o risulta aver eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può limitare l’ordine di esecuzione alla prestazione residua ancora dovuta, purché questa sia determinabile dal contenuto del titolo e dalla documentazione acquisita.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di comprovare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di prova dell’adempimento di una specifica prestazione, il giudice può dichiarare l’inottemperanza per la parte residua.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, indicando il termine entro il quale l’amministrazione deve adempiere e le modalità di attivazione del commissario in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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