Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34866/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis sulle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 1990 e 1992, per IVA, IRPEG/IRPEG e IRAP. L'iscrizione a ruolo riguardava il recupero di somme dovute da soggetti residenti o operanti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990, in relazione a posizioni non regolarizzate o definite ai sensi dell'art. 138 della L. 388/2000 e dell'art. 9, comma 17, della L. 289/2002. La contribuente aveva impugnato la cartella; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente. In appello, la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo che la sospensione dei tributi per il sisma non operasse automaticamente, ma solo per chi avesse presentato apposita domanda, e che, mancando tale richiesta, l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 138 L. 388/2000, del comma 5-bis dell'art. 1 L. 106/2005 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sospensione dell'ordinanza ministeriale n. 2057/1990 operasse automaticamente ed erga omnes e che, comunque, il termine decadenziale per notificare la cartella fosse il 31 dicembre 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non fondato l'unico motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui la sospensione dei termini prevista dall'ordinanza ministeriale n. 2057 del 21 dicembre 1990, per i contribuenti colpiti dal sisma, non ha carattere automatico ma facoltativo e richiede un'apposita domanda; in difetto di prova dell'avvalimento del beneficio, l'Amministrazione resta soggetta ai termini ordinari. Ha inoltre precisato che il termine decadenziale speciale del comma 3 dell'art. 138 L. 388/2000 vale solo per i pagamenti non eseguiti da chi abbia richiesto la regolarizzazione di cui al comma 1. Nel caso concreto, non essendo stata provata dalla parte contribuente l'adesione alla regolarizzazione, la CTR ha correttamente escluso l'applicazione della proroga al 31 dicembre 2009 e ha ravvisato la decadenza già al momento della notifica della cartella, avvenuta nell'agosto 2006. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; esclusa altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato quale base del controllo automatizzato che ha preceduto l'emissione della cartella

  • art. 138 L. 388/2000

    la facoltà di regolarizzare la posizione fiscale era rimessa all'iniziativa del contribuente; il termine speciale di recupero mediante ruolo vale solo per le somme non versate in conseguenza della richiesta di regolarizzazione

  • art. 1, comma 5-bis, L. 106/2005

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Ufficio sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sull'Amministrazione la prova dell'avvalimento del beneficio da parte del contribuente

  • ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990

    la sospensione dei termini tributari non opera automaticamente, ma richiede apposita domanda del contribuente

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    richiamato nel contesto normativo del recupero delle somme dovute dai soggetti colpiti dal sisma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    non applicato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • La sospensione dei termini tributari prevista per eventi calamitosi non si presume automatica quando la disciplina speciale la collega a una facoltà del contribuente: occorre la prova dell'effettiva adesione al beneficio.
  • Il termine decadenziale speciale per il recupero a ruolo delle somme dovute in base a procedure di regolarizzazione straordinaria si applica solo alle posizioni effettivamente regolarizzate o comunque rientranti nell'ambito soggettivo della relativa domanda.
  • In mancanza di prova che il contribuente abbia chiesto di fruire della sospensione o della regolarizzazione speciale, l'Amministrazione resta soggetta ai termini ordinari di accertamento e riscossione.
  • Quando il motivo di ricorso contesta la ripartizione dell'onere probatorio, la Corte verifica se l'Amministrazione abbia dimostrato il presupposto fattuale che giustifica l'applicazione del regime derogatorio invocato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.