Sentenza n. 1651/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa tutela cautelare 1) del decreto del Direttore generale della Direzione generale spettacolo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, n. 80 del 7 aprile 2025, nella parte in cui è disposta nei confronti della ricorrente la decadenza dai contributi per “Festival di circo a carattere competitivo - Prime istanze triennali”, di cui all'articolo 32, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. per gli anni 2022, 2023 e 2024, con conseguente ripetizione delle somme erogate per gli anni 2022 e 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi inclusi: 2) l'atto del dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante del Ministero della cultura, prot. n. 2662 del 14 marzo 2025, recante decadenza dal contributo richiesto con domanda CONS-2022-134961-CESVFNCPIT-00002 (Art. 32) Festival di circo a carattere competitivo “Prime istanze triennali” e conseguente richiesta di restituzione del contributo erogato con riferimento agli anni 2022 e 2023; 3) l'atto n. 7881-P del 29 ottobre 2024 con cui il Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante ha richiesto alla ricorrente di trasmettere copia della licenza temporanea relativa alla manifestazione “Italian Circus Talent Festival” che si è tenuta a Roma dal 30 novembre al 4 dicembre 2022; 4) il preavviso di decadenza di cui alla nota prot. 9241 del 13 dicembre 2024 del Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante; 5) la nota del Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante prot. 1739 del 25 febbraio 2025 recante risposta alle osservazioni della ricorrente; 6) il decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante <<Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163>>, nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente; 6) il decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente; per la disapplicazione 7) dell'art. 4 comma 10 del decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, ove si ritenga applicabile alla presente fattispecie la norma secondo cui "Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo". nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante: a) dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati; b) dalla condotta del dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante che ha omesso di avvisare la ricorrente dell'istanza di accesso presentata nei suoi confronti e dalla quale è scaturito il provvedimento di decadenza determinando la mancata erogazione del contributo di € 88.599,00 per l'anno 2024 assegnato con D.D.G. 19 novembre 2024, rep. n. 1666 e la richiesta di restituzione dei contributi erogati per gli anni 2022 e 2023, oltre al grave danno all'immagine della ricorrente; c) dal ritardo con cui il Ministero ha effettuato le verifiche e i controlli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dai contributi per festival di circo a carattere competitivo relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, con richiesta di restituzione delle somme erogate per gli anni 2022 e 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di decadenza dai contributi previsti per i festival di circo a carattere competitivo, unitamente agli atti presupposti, tra cui la richiesta di produrre la licenza temporanea per la manifestazione, il preavviso di decadenza, la risposta alle osservazioni e gli atti dirigenziali recanti la decadenza e la richiesta di restituzione. La contestazione amministrativa traeva origine dal rilievo dell'assenza, in capo alla ricorrente, della licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività dichiarata negli anni 2022 e 2023 e dalla non corrispondenza tra la licenza prodotta e quella comunicata da Roma Capitale, intestata ad altro soggetto. La ricorrente ha inoltre chiesto la disapplicazione dell'art. 4, comma 10, del decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007 e il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità degli atti, dall'omessa comunicazione dell'istanza di accesso da cui sarebbe scaturito il procedimento di decadenza e dal ritardo nei controlli ministeriali. Il medesimo decreto di decadenza e gli altri atti sostanzialmente identici erano però già stati impugnati dalla stessa società con un precedente ricorso, iscritto al n. 6707 del 2025, del quale la ricorrente ha dichiarato di voler coltivare il giudizio. Nel presente giudizio la società ha rinunciato alla domanda cautelare e ha poi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 12 gennaio 2026. La decisione non contiene una pronuncia di merito sulla legittimità della decadenza contributiva, sulla disciplina delle licenze temporanee, sulla disapplicazione del decreto ministeriale del 18 maggio 2007 o sulle domande risarcitorie. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per violazione del ne bis in idem, poiché gli stessi provvedimenti erano già stati impugnati con il precedente ricorso n. 6707 del 2025, tuttora d'interesse per la ricorrente. La società è stata quindi condannata a pagare al Ministero della cultura euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla spese nei confronti degli altri due soggetti evocati, non costituiti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa dalla Società ricorrente ... e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte e verificata dal giudice, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione normativa della sentenza, senza una specifica interpretazione autonoma nel percorso motivazionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
profili di inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem poiché la delibera oggetto del gravame in discussione odierna è stata precedentemente impugnata
Il giudice può sottoporre alle parti, nel contraddittorio, un profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio, quale la duplicazione dell'impugnazione dello stesso provvedimento.
art. 8 D.M. 27 luglio 2017
È indicato quale base normativa della decadenza dai contributi, ma la sentenza non ne esamina nel merito l'interpretazione.
art. 32, comma 2, D.M. 27 luglio 2017
Individua la disciplina contributiva relativa ai festival di circo a carattere competitivo oggetto della controversia, senza una decisione di merito sulla sua applicazione.
art. 4, comma 10, D.M. 18 maggio 2007
Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
La norma era stata richiesta in disapplicazione, ma il TAR non ne ha valutato l'applicabilità o la legittimità, avendo definito il giudizio in rito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame del merito delle censure dedotte.
- La contemporanea pendenza di due ricorsi proposti dallo stesso soggetto contro i medesimi provvedimenti determina l'inammissibilità dell'impugnativa successiva per violazione del principio del ne bis in idem, anche se la definizione formale del secondo giudizio avviene per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può applicare la soccombenza virtuale e porre le spese a carico del ricorrente quando, pur dichiarando il ricorso improcedibile, accerti che l'impugnativa sarebbe stata comunque inammissibile per duplicazione del giudizio sul medesimo atto.
- L'attività difensiva svolta dall'amministrazione nella fase cautelare può rilevare anche ai fini della liquidazione delle spese relative alla successiva definizione del merito, se funzionale alla delibazione complessiva della controversia.
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