Sentenza n. 1158/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento -della determinazione in data 27 febbraio 2026, n. 340, con la quale il Dirigente del Settore tecnico Opere pubbliche - Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di Biella e Vercelli della Regione Piemonte ha rilasciato la concessione demaniale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 190/2024 alla Società Infralab per l’occupazione di 10 ettari dello specchio d’acqua denominato Ostola nei Comuni di Casapinta, Curino e Masserano (BI) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante; -della determina in data 13 aprile 2026, n. 661, con la quale la concessione di cui alla precedente lettera a è stata rettificata in parte qua; -di ogni altro atto, verbale, provvedimento, parere o accertamento antecedente, preparatorio, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato; - alla comunicazione in data 8 gennaio 2026, prot. n. 363, con la quale è stato dato avvio al procedimento conclusosi con la concessione sopra richiamata; -alla nota in data 2 febbraio 2026, prot. n. 4720, con la quale la Regione, in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela del Consorzio esponente, ha confermato la propria competenza riguardo al procedimento de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione demaniale e successiva rettifica per l’occupazione di uno specchio d’acqua artificiale destinato alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la concessione demaniale rilasciata dalla Regione Piemonte alla società concessionaria per l’occupazione di circa 10 ettari dello specchio d’acqua artificiale derivante da una diga, nonché il successivo atto di rettifica, gli atti presupposti e la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha inoltre contestato la posizione regionale sulla competenza e ha evocato l’art. 119, comma 1, lett. l-bis, c.p.a., relativo alle controversie concernenti procedure e provvedimenti amministrativi inerenti a progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La questione esaminata dal TAR è stata tuttavia preliminarmente quella della giurisdizione, in relazione all’incidenza della concessione sull’uso di acque pubbliche e sulla gestione di un’opera idraulica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha individuato quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ha escluso che l’art. 119, comma 1, lett. l-bis, c.p.a. radichi una giurisdizione esclusiva, poiché tale disposizione presuppone la sussistenza della giurisdizione e non costituisce autonoma fonte di attribuzione. Ha inoltre rilevato che il procedimento controverso riguarda direttamente la concessione per l’occupazione dello specchio d’acqua artificiale, mentre le questioni relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico saranno esaminate nell’ambito del successivo procedimento autorizzatorio. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Secondo il criterio sostanziale seguito dal giudice, tale giurisdizione comprende i provvedimenti che incidono direttamente sulla gestione, sull’esercizio delle opere idrauliche, sui rapporti con i concessionari o sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non specificamente preposte alla materia. Poiché la concessione impugnata disciplina l’occupazione e l’uso dello specchio d’acqua collegato a una diga, la controversia ricade nella giurisdizione del TSAP. Il giudizio può essere riproposto davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. l-bis, c.p.a.
le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
La disposizione presuppone la sussistenza della giurisdizione, ma non la radica autonomamente e non configura un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle impugnazioni contro i provvedimenti definitivi incidenti direttamente sulla materia delle acque pubbliche, inclusi quelli che disciplinano la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o le modalità d’uso delle acque.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- L’art. 119, comma 1, lett. l-bis, c.p.a. non costituisce autonoma fonte di giurisdizione esclusiva per le controversie relative a impianti alimentati da fonti rinnovabili; la disposizione opera solo quando la giurisdizione sia già radicata in base alle regole ordinarie o speciali di riparto.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla gestione, sull’esercizio delle opere idrauliche, sui rapporti con i concessionari o sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, anche se adottati da organi amministrativi non preposti specificamente alla cura delle acque pubbliche.
- La concessione amministrativa per l’occupazione di uno specchio d’acqua artificiale derivante da una diga, finalizzata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante, attiene direttamente alla materia delle acque pubbliche e alle modalità d’uso dell’opera idraulica; le relative controversie spettano quindi alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione deve essere compiuta considerando l’incidenza sostanziale del provvedimento sull’uso e sulla gestione delle acque pubbliche, non la sola amministrazione che lo ha adottato né la connessione del progetto con un impianto da fonte rinnovabile.
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