Sentenza n. 1576/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 519/2024 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro Civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 519/2024 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti, quantificato in euro 2.637,74 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 luglio 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza integrale adempimento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto soltanto, nell’ottobre 2025, l’importo lordo di euro 2.396,37. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di pagamento integrale, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l’an e il quantum del credito né fornire indicazioni sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l’assenza di un pagamento integrale; il versamento di euro 2.396,37 è stato ritenuto solo parziale rispetto a quanto dovuto, comprensivo degli interessi o della rivalutazione secondo il titolo. Il Ministero è stato pertanto dichiarato inottemperante e gli è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per completare i pagamenti e adottare gli atti concessivi della liquidazione. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, alla luce dei criteri indicati dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014, l’astreinte sarebbe risultata manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva in considerazione delle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e all’esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’ulteriore pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, ma deve negare l’astreinte quando, valutate concretamente le circostanze, essa risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento da parte dell’amministrazione di somme dovute in forza di un titolo esecutivo giudiziale è preceduto dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, può essere azionata l’ottemperanza.
art. 7 CCNL 15.3.2001
trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti
Costituisce la base contrattuale del diritto retributivo riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.
art. 25 CCNI 31.8.1999
quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999
Individua le modalità di quantificazione del trattamento accessorio spettante per i periodi di servizio a termine considerati nel titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”
La penalità di mora non è automatica: la sua applicazione deve essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche considerando le condizioni del debitore pubblico e l’entità del debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria divenuta definitiva, ritualmente notificata e non integralmente eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di completare il pagamento entro un termine assegnato.
- Il pagamento parziale dell’importo riconosciuto dal titolo giudiziale non esclude l’inottemperanza, che permane fino all’integrale corresponsione del capitale e degli accessori dovuti secondo la sentenza.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato in sede di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compimento degli atti necessari all’esecuzione a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, considerando concretamente le difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell’amministrazione pubblica e l’esiguità del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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