Sentenza del 17/04/2019 n. 10661 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
D.G. aveva impugnato un invito al pagamento relativo a tributi doganali evasi, indennità di mora e interessi, ritenuti dovuti per il suo presunto concorso, quale funzionario dell'Agenzia delle Dogane, in un reato di contrabbando commesso nel 1992. I giudici di merito avevano annullato l'atto per difetto di motivazione, poiché esso richiamava un processo verbale di constatazione non allegato, non notificato e non riprodotto nei suoi contenuti essenziali, nonché per carenza di prova del concorso nel reato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'atto fosse adeguatamente motivato e che fosse stata dimostrata la responsabilità del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'invito al pagamento era illegittimo perché rinviava a un processo verbale di constatazione che non era stato allegato, notificato o comunicato al contribuente e del quale non erano stati riportati i contenuti essenziali. La mera possibilità di ottenere copia del verbale non era sufficiente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi riguardanti la possibilità per il funzionario di concorrere nel reato e la prova della responsabilità, poiché l'annullamento della sentenza non sarebbe comunque stato possibile a causa della confermata illegittimità dell'atto per difetto di motivazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis
Richiamato dall'Agenzia in relazione agli obblighi di motivazione degli atti doganali; la censura è stata comunque respinta.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti impositivi che richiamano altri documenti devono consentire al contribuente di conoscerne effettivamente il contenuto, normalmente mediante allegazione o riproduzione degli elementi essenziali, salvo che il documento sia già stato legalmente e integralmente conosciuto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Un semplice rinvio a un documento non allegato e non precedentemente comunicato non soddisfa l'obbligo motivazionale.
Codice civile, art. 2697 e seguenti
Riguarda l'onere della prova, che non può essere confuso con l'obbligo di motivare l'atto. Nel caso concreto, la questione della prova del concorso nel reato non è stata esaminata nel merito perché l'atto era comunque illegittimo per carenza di motivazione.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 36, comma 5, 38 e 56
Norme richiamate dall'Agenzia sulla responsabilità per i tributi doganali collegata al concorso nel contrabbando; i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Codice di procedura penale, artt. 487 e 488
Il fatto che una persona sia stata imputata in un processo penale non dimostra necessariamente la conoscenza legale di ogni atto richiamato dall'amministrazione, soprattutto in caso di contumacia o assenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la relativa censura non è stata esaminata perché priva di interesse, essendo sufficiente la distinta ragione del difetto di motivazione dell'atto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'obbligo dell'Agenzia, quale amministrazione dello Stato esonerata, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando un atto tributario o doganale richiama un verbale o altro documento, il contribuente deve poter conoscere concretamente gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa: il documento va allegato, riprodotto nei contenuti rilevanti oppure deve risultare già legalmente e integralmente conosciuto.
- La semplice indicazione che il contribuente può chiedere copia del documento presso gli uffici non sostituisce, di regola, l'obbligo di motivazione e di allegazione previsto per gli atti impositivi.
- La partecipazione o l'imputazione in un procedimento penale relativo ai medesimi fatti non prova automaticamente la conoscenza legale del verbale richiamato nell'atto tributario, soprattutto se il documento non è stato notificato o comunicato.
- L'obbligo di motivazione dell'atto e l'onere dell'amministrazione di provare la pretesa sono questioni distinte: un atto può essere illegittimo per motivazione insufficiente anche prima di valutare nel merito la prova dell'evasione o della responsabilità.
- Se la sentenza si fonda su più ragioni autonome, una censura contro una sola di esse può essere dichiarata priva di interesse quando l'altra ragione, non validamente superata, è sufficiente a mantenere ferma la decisione.
- In casi analoghi, l'amministrazione dovrebbe indicare nell'atto i fatti, le norme, i conteggi e gli elementi probatori essenziali, allegando i documenti non già conosciuti legalmente dal destinatario.
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