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Sentenza

Sentenza del 27/04/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - induttivo - cessione di azienda - valore dichiarato o definito ai fini del REGISTRO - utilizzabilità per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione di primo grado, sostenendo che il valore dell'azienda definito ai fini dell'imposta di registro mediante accertamento con adesione potesse essere utilizzato per rettificare il reddito d'impresa della società e imputare la relativa plusvalenza ai due soci ai fini IRPEF e delle addizionali. Deduceva inoltre la necessità del litisconsorzio necessario tra società e soci, la contraddittorietà della sentenza, che aveva confermato l'impostazione dell'Ufficio annullando però le sanzioni, e l'erroneità dell'esclusione delle sanzioni per asserita buona fede del contribuente.

La decisione

La Commissione ha respinto la richiesta di annullamento per mancata costituzione del litisconsorzio necessario, ritenendo sufficiente che i giudizi relativi alla società e ai soci fossero trattati simultaneamente e con piena identità oggettiva delle questioni. Nel merito, ha ritenuto illegittimo l'accertamento perché fondato esclusivamente sul valore dell'azienda dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro. In applicazione dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 147/2015, tale valore non consente di presumere automaticamente un maggior corrispettivo e quindi una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette. L'avviso di accertamento è stato annullato integralmente e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3, D.lgs. n. 147/2015

    L'esistenza di un maggior corrispettivo derivante dalla cessione di un'azienda non può essere presunta soltanto sulla base del valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro.

    La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ricostruire automaticamente la plusvalenza ai fini delle imposte dirette utilizzando il solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Sono necessari ulteriori elementi probatori riferiti al maggior corrispettivo effettivamente conseguito.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 6876/2016

    In presenza di giudizi connessi riguardanti società e soci, la trattazione simultanea o la riunione dei procedimenti può essere sufficiente a evitare la nullità, purché le parti siano consapevoli degli atti impositivi e vi sia identità oggettiva delle questioni trattate.

Massime di principio

  • Il valore di un'azienda determinato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova automatica del prezzo effettivamente incassato dal cedente né della maggiore plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette.
  • Per accertare una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, l'Amministrazione deve acquisire ulteriori elementi concreti e specifici che dimostrino l'esistenza di un corrispettivo superiore a quello dichiarato.
  • La definizione dell'imposta di registro può rappresentare un elemento indiziario, ma non è sufficiente, isolatamente, a fondare l'accertamento della maggiore plusvalenza.
  • Nei procedimenti connessi tra società di persone e soci, la mancata partecipazione congiunta allo stesso processo non comporta necessariamente la nullità se i giudizi sono trattati simultaneamente, con piena conoscenza degli atti e identità delle questioni.
  • Quando l'accertamento societario è fondato esclusivamente sul valore definito ai fini del registro e non su prove ulteriori del maggior corrispettivo, l'avviso può essere annullato integralmente, non soltanto nella parte relativa alle sanzioni.

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