Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4507/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) della determina n. 10 del 27.5.2025 con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Casaluce ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale "dell'intero primo piano del fabbricato distinto nel NCEU al Fg 9 particella 5125 Subb." sito alla Via Lemitone I tratto, di proprietà della ricorrente; b) dell'ordinanza di demolizione n. 29, prot. n. 3147 del 16.4.1998.

Giustizia amministrativa202503063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di acquisizione al patrimonio comunale dell'intero primo piano di un fabbricato per mancata ottemperanza a un'ordinanza di demolizione, nonché l'originaria ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina di acquisizione e l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 per omessa notificazione personale dell'ordine di demolizione, sostenendo di essere comproprietaria del bene in forza della comunione legale con il coniuge e di non aver potuto contestare tempestivamente l'atto. Ha inoltre dedotto che l'ordine di demolizione sarebbe stato adottato mentre era pendente una domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994. Il Comune ha sostenuto che la ricorrente aveva comunque avuto conoscenza del procedimento, anche in ragione del procedimento penale conclusosi con condanna e ordine di demolizione, nonché della notificazione del verbale di accertamento di inottemperanza del 4 marzo 2020. Ha inoltre affermato che la domanda di sanatoria riguardava opere diverse da quelle oggetto dell'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata notificazione personale dell'ordine di demolizione, ha ritenuto che, nel regime della comunione legale, ciascun coniuge disponga disgiuntamente di poteri di amministrazione e rappresentanza anche processuale rispetto ai beni comuni, sicché può essere destinatario della notificazione di provvedimenti sanzionatori edilizi con effetti anche nei confronti dell'altro coniuge. In mancanza di prova contraria, il coniuge non destinatario deve ritenersi a conoscenza dell'atto nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente. Il decorso del tempo senza impugnazione da parte del coniuge destinatario ha quindi precluso alla ricorrente la possibilità di contestare autonomamente l'ordine di demolizione; tale effetto si estende anche al giudicato eventualmente formatosi, senza necessità di litisconsorzio necessario. La censura relativa alla pendenza della domanda di condono è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata, perché il potere di impugnazione dell'ordinanza si era consumato e, nel merito, la domanda di sanatoria riguardava opere diverse da quelle oggetto dell'ordine di demolizione: la prima concerneva un piano rialzato e un sottostante cantinato dichiarati completati e abitabili, mentre la demolizione riguardava un manufatto in cemento armato incompleto, composto da pilastri e solaio di copertura. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La notificazione dell'ordine di demolizione al coniuge comproprietario destinatario dell'atto può produrre effetti anche nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale, alla luce dei poteri disgiunti di amministrazione e rappresentanza.

  • art. 180 c.c.

    I poteri disgiunti di amministrazione e rappresentanza dei coniugi rispetto ai beni in comunione comprendono la legittimazione a ricevere provvedimenti sanzionatori edilizi e a promuovere azioni giudiziarie con effetti anche nei confronti dell'altro coniuge.

  • art. 39 l. 724/1994

    La domanda di condono non impedisce di considerare non coincidenti le opere sanande con quelle oggetto dell'ordine di demolizione, quando la documentazione evidenzi che si tratta di interventi diversi per consistenza, stato di completamento e destinazione.

Massime di principio

  • Nel regime della comunione legale, la notificazione di un provvedimento sanzionatorio edilizio a uno solo dei coniugi comproprietari può valere anche nei confronti dell'altro, salvo prova contraria, in ragione dei poteri disgiunti di amministrazione e rappresentanza previsti dall'art. 180 c.c.
  • Quando l'ordine di demolizione notificato a uno dei coniugi comproprietari non viene tempestivamente impugnato, il decorso del termine preclude all'altro coniuge la proposizione di un'autonoma impugnazione relativa al medesimo rapporto sostanziale, senza necessità di litisconsorzio necessario.
  • La domanda di condono o sanatoria non incide sull'efficacia di un ordine di demolizione relativo a opere diverse da quelle oggetto dell'istanza; la coincidenza deve essere verificata confrontando consistenza, ubicazione, stato di completamento e caratteristiche delle opere descritte nei due atti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.