Parere n. 375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Società Sudcommerci S.r.l. - Vincenzo Laudiero, contro Comune di Casamassima, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’annullamento: - della delibera del consiglio comunale di Casamassima n. 77 del 29 novembre 2021, comunicata a mezzo pec il 17 dicembre 2021 e poi nuovamente il 20 dicembre 2021, con la quale è stata negata l’approvazione della variante non sostanziale al piano di lottizzazione maglia dip. 2, approvato con delibera del consiglio comunale n. 85 del 30 novembre 2007; - della relativa nota di accompagnamento del 13 dicembre 2021, prot. n. 22599, pure comunicata a mezzo pec il 17 dicembre 2021 e poi nuovamente il 20 dicembre 2021.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, né la questione relativa alla discrezionalità dell’amministrazione nella pianificazione urbanistica. Preso atto della dichiarazione dei curatori fallimentari di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario.
Impugnazione della delibera del Consiglio comunale di Casamassima n. 77 del 29 novembre 2021 e della nota di accompagnamento n. 22599 del 13 dicembre 2021, recanti il diniego di approvazione di una variante non sostanziale al piano di lottizzazione Maglia Dip. 2.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di approvazione della variante non sostanziale al piano di lottizzazione, deducendo: difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, in ragione del precedente orientamento favorevole del Consiglio comunale; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 16, comma 10, della legge regionale n. 20/2001 e contraddittorietà con atti precedenti, per mancato rispetto del procedimento semplificato previsto per le varianti non sostanziali ai PUE. Nel corso del procedimento è intervenuto il fallimento della società ricorrente. La Sezione aveva disposto l’interruzione affinché la curatela valutasse la persistenza dell’interesse alla decisione; i curatori hanno successivamente dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del ricorso.
Osservazioni
Sopravvenuto fallimento della società ricorrente
Il fallimento della società ricorrente è stato ritenuto idoneo a incidere sull’attualità dell’interesse ad agire, imponendo di verificare se la decisione del ricorso conservasse un’utilità per la massa fallimentare.
Dichiarazione dei curatori fallimentari
La dichiarazione dei curatori del 16 marzo 2024 di non avere interesse al ricorso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’approvazione della variante; il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 16, comma 10, l.r. n. 20/2001
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti non sostanziali ai PUE; anche tale motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando sopravviene una vicenda che incide sull’interesse ad agire del ricorrente, l’amministrazione procedente deve verificare se permanga un’utilità concreta e attuale della decisione.
- Il fallimento del ricorrente non determina automaticamente la prosecuzione del procedimento: occorre che la curatela valuti l’utilità della decisione per la massa fallimentare e manifesti l’interesse alla prosecuzione.
- La dichiarazione della curatela fallimentare di non avere interesse alla prosecuzione del ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla dichiarazione di improcedibilità, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
Diniego di variante non sostanziale a piano di lottizzazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Casamassima e avente a oggetto la delibera consiliare n. 77 del 29 novembre 2021 e la nota di accompagnamento n. 22599 del 13 dicembre 2021. Gli atti impugnati avevano negato l’approvazione di una variante non sostanziale al piano di lottizzazione Maglia Dip. 2, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30 novembre 2007.
Motivi del ricorso
La società aveva dedotto tre profili di illegittimità:
- difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il Consiglio comunale avesse precedentemente espresso un orientamento favorevole e che non risultassero emendamenti o interventi contrari all’approvazione;
- violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’approvazione della variante e conseguente mancata possibilità di presentare osservazioni;
- violazione dell’art. 16, comma 10, della legge regionale n. 20/2001 e contraddittorietà con atti precedenti, per il mancato rispetto del procedimento semplificato previsto per le varianti non sostanziali ai PUE.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base della relazione istruttoria e delle controdeduzioni comunali, aveva concluso per il rigetto del ricorso. Secondo la tesi riferita, la decisione di non adottare una variante a un piano di lottizzazione costituisce atto di pianificazione connotato da ampia discrezionalità amministrativa e sottratto al sindacato di legittimità, salvo il caso di errori di fatto o di illogicità abnormi.
Interruzione del procedimento e fallimento della società
Nel corso del procedimento è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bari n. 126 del 12 dicembre 2022, con cui è stato dichiarato il fallimento della società ricorrente. Con il precedente parere n. 1649/2023 la Sezione aveva ritenuto che il fallimento potesse incidere sull’attualità dell’interesse ad agire e aveva disposto l’interruzione del procedimento, onerando il Ministero di comunicare il parere alla curatela fallimentare affinché valutasse l’eventuale prosecuzione del ricorso nell’interesse della massa fallimentare.
Sopravvenuta carenza di interesse
In data 16 marzo 2024 i curatori fallimentari hanno dichiarato di non avere interesse al ricorso. Tale dichiarazione ha escluso la persistenza di un’utilità concreta e attuale della decisione per la massa fallimentare. La Sezione ha quindi ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di ricorso né ha definito la questione relativa alla legittimità del diniego urbanistico. Ha espresso parere affinché il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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