Sentenza del 21/03/2019 n. 7951 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA all'importazione - Natura - Conseguenze - Sanzione ex art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva recuperato l'IVA all'importazione relativa all'anno 1992 e irrogato sanzioni, ritenendo che B.V., quale dominus e gestore di fatto delle società coinvolte, fosse solidalmente responsabile dell'evasione realizzata tramite società fittiziamente interposte e false dichiarazioni di intento. La Commissione tributaria regionale aveva fondato la responsabilità anche sull'art. 338 del d.P.R. n. 43 del 1973, considerando B.V. concorrente nel contrabbando previsto dall'art. 292 del medesimo decreto. Il ricorrente ha contestato sia la propria responsabilità per le sanzioni, sia l'applicabilità della disciplina doganale all'IVA all'importazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il decimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha escluso, da un lato, la responsabilità solidale di B.V. per le sanzioni amministrative, poiché gli atti di contestazione erano stati notificati nel 2008, quindi dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che attribuisce in via esclusiva alla società dotata di personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale. Ha inoltre stabilito che l'IVA all'importazione, pur sorgendo in occasione dell'importazione e pur condividendo alcune caratteristiche con i dazi, è un tributo interno distinto dall'obbligazione doganale. Pertanto, il rinvio dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 alle leggi doganali opera solo sul piano sanzionatorio e non consente di applicare l'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 né di estendere al gestore di fatto la responsabilità solidale prevista dall'art. 338. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha accolto direttamente i ricorsi originari di B.V. contro gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione delle sanzioni. L'Agenzia delle dogane è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003
Pone a carico, in via esclusiva, di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale.
La disciplina si applica quando la violazione è contestata o la sanzione è irrogata dopo la sua entrata in vigore. Una precedente contestazione penale non è sufficiente a escludere l'applicazione della nuova regola, se l'atto tributario sanzionatorio è successivo.
Art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972
Le violazioni relative all'IVA all'importazione sono soggette alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine.
Il rinvio alle leggi doganali riguarda il trattamento sanzionatorio, ma non estende automaticamente all'IVA all'importazione la natura di obbligazione doganale né tutte le regole soggettive previste per i dazi.
Art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973
Sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine.
Non è applicabile alla sottrazione dell'IVA all'importazione, poiché tale imposta non rientra nell'obbligazione doganale relativa ai dazi e ai diritti di confine.
Art. 338 del d.P.R. n. 43 del 1973
La responsabilità solidale prevista dalla norma doganale non può essere utilizzata per rendere il gestore di fatto personalmente obbligato al pagamento dell'IVA all'importazione quando l'addebito si fonda esclusivamente sulla sua partecipazione al contrabbando.
Art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte richiama il principio del favor rei per la successione delle norme sanzionatorie, ma la decisione finale sulle sanzioni è stata fondata soprattutto sull'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'IVA all'importazione deve essere distinta dai dazi e dall'obbligazione doganale: il fatto che sia riscossa in dogana non la trasforma in un diritto doganale.
- Il rinvio alle norme doganali può comportare l'applicazione delle relative sanzioni, ma non consente di ampliare automaticamente la platea dei soggetti responsabili del tributo.
- La responsabilità personale del socio, amministratore di fatto o dominus non può essere desunta soltanto dal controllo sostanziale della società; occorre una specifica base normativa applicabile al tributo e alla condotta contestata.
- Per le sanzioni tributarie relative a società con personalità giuridica, gli atti contestati o notificati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 gravano in via esclusiva sulla società, salvo specifiche fattispecie diverse.
- Una precedente contestazione o imputazione penale non equivale necessariamente alla contestazione tributaria richiesta dalla disciplina transitoria delle sanzioni.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente: il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, il soggetto sanzionabile, la natura dell'imposta e l'eventuale applicabilità di norme doganali o di responsabilità solidale.
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