Regolamento (UE) 2024/1003
Regolamento (UE) 2024/1003 della Commissione, del 4 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riduce i tenori massimi consentiti per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri in specifiche categorie di alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia, sulla base di dati recenti di occorrenza e delle valutazioni EFSA. La Commissione modifica quindi l’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, fissando nuovi limiti più restrittivi per prodotti in polvere e liquidi. È inoltre previsto un periodo transitorio per le scorte già legalmente immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2025.
Modifica i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e dei relativi esteri negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia, aggiornando il regolamento (UE) 2023/915.
Ambito di applicazione
Si applica alle formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e formule per bambini nella prima infanzia, con riferimento ai prodotti immessi sul mercato nell’Unione europea. La modifica riguarda i tenori massimi del contaminante 3-MCPD e dei suoi esteri degli acidi grassi, distinguendo tra prodotti in polvere e prodotti allo stato liquido. È previsto un regime transitorio per gli alimenti legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2025, che possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Modifica dei tenori massimi di 3-MCPD negli alimenti per lattanti e prima infanzia
Il regolamento (UE) 2024/1003 della Commissione interviene sul sistema dei tenori massimi dei contaminanti negli alimenti, modificando il regolamento (UE) 2023/915. La finalità è abbassare i limiti della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e dei relativi esteri degli acidi grassi in categorie di prodotti particolarmente sensibili, in considerazione dei dati recenti di occorrenza e dell’esigenza di garantire un elevato livello di protezione della salute umana.
Contesto e motivazione della modifica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2020/1322, che aveva già fissato i tenori massimi e prevedeva un riesame entro due anni dall’applicazione. I considerando evidenziano che l’EFSA, già nel 2018, aveva concluso che la presenza di 3-MCPD esteri e glicidil esteri in alcuni prodotti alimentari costituiva una preoccupazione per la salute, in particolare per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I dati di occorrenza 2020-2022, provenienti dai controlli degli Stati membri e presenti nella banca dati dell’Autorità, mostrano che, seguendo buone pratiche, sono già raggiungibili livelli inferiori rispetto a quelli allora vigenti; per questo motivo la Commissione ritiene opportuno ridurre i limiti.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda le formule per lattanti, le formule di proseguimento, gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e le formule per bambini nella prima infanzia. Il regolamento specifica che i tenori massimi si applicano al prodotto come immesso sul mercato, quindi la verifica deve essere effettuata sul prodotto finito commercializzato.
Nuovi tenori massimi
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, sezione 5, la voce 5.3.3 è sostituita con i nuovi valori massimi:
- 80 per i prodotti immessi sul mercato in polvere;
- 12 per i prodotti immessi sul mercato allo stato liquido.
La distinzione tra polvere e liquido è rilevante per l’applicazione pratica dei controlli e per la conformità dei prodotti immessi sul mercato.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti, l’articolo 2 prevede che gli alimenti elencati nell’allegato e legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2025 possano rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Si tratta di una clausola transitoria importante per operatori economici, importatori e distributori.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2025. Ne deriva che gli operatori devono adeguarsi ai nuovi limiti a partire da tale data, ferma restando la possibilità di commercializzare le scorte preesistenti alle condizioni transitorie previste. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei tenori massimi nel regolamento (UE) 2023/915
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La voce 5.3.3 della sezione 5 è sostituita per le formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e formule per bambini nella prima infanzia.
Nuovi limiti per prodotto in polvere e liquido
Per gli alimenti rientranti nella voce 5.3.3, il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. I limiti sono fissati a 80 per i prodotti immessi sul mercato in polvere e a 12 per i prodotti immessi sul mercato allo stato liquido.
Regime transitorio per i prodotti già commercializzati
L’articolo 2 consente agli alimenti elencati nell’allegato, legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2025, di rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1002
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1033
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1034
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1050
- Regolamento · 3 apr 2024Regolamento (UE) 2024/996
- Regolamento · 3 apr 2024Regolamento (UE) 2024/997
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →