Regolamento (UE) 2024/1034
Regolamento (UE) 2024/1034 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime sanzionatorio UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani per inserire un’esenzione espressa a tutela dell’assistenza umanitaria e delle attività connesse ai bisogni umani fondamentali. La novità recepisce a livello unionale l’impostazione della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU, garantendo applicazione uniforme negli Stati membri. Viene inoltre prevista una procedura di autorizzazione più rapida e un obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione.
Modifica del regolamento (UE) 2020/1998 per introdurre un’esenzione e una procedura accelerata per l’uso di fondi e risorse economiche a fini umanitari e per il soddisfacimento di bisogni umani fondamentali.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche a favore dei soggetti colpiti dalle misure dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/1998 e le deroghe/autorizzazioni per attività umanitarie. L’esenzione del nuovo paragrafo -1 non si applica alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contrassegnati da asterisco nell’allegato I.
Modifica del regolamento (UE) 2020/1998 in materia di esenzioni umanitarie
Il regolamento interviene sul regime UE di misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, modificando l’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1998. L’obiettivo è introdurre una disciplina espressa che consenta, in modo uniforme nell’Unione, il passaggio di fondi e risorse economiche necessari per l’assistenza umanitaria e per altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, in coerenza con la decisione (PESC) 2024/1025 e con il paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU.
Finalità e contesto normativo
Il considerando richiama il fatto che il regime originario in materia di sanzioni contro gravi violazioni dei diritti umani è stato adottato con la decisione (PESC) 2020/1999 e con il regolamento (UE) 2020/1998. Poiché la modifica incide su una materia di competenza dell’Unione, il legislatore sottolinea la necessità di un intervento regolamentare per assicurare un’applicazione uniforme negli Stati membri. La scelta normativa è dunque quella di integrare il sistema delle misure restrittive con una clausola umanitaria strutturata e con una procedura autorizzativa accelerata.
Ambito di applicazione dell’esenzione umanitaria
Il nuovo paragrafo -1 dell’articolo 5 stabilisce che il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche previsto dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non opera quando le somme o le risorse sono necessarie per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per sostenere attività connesse ai bisogni umani fondamentali.
L’esenzione copre le attività svolte da:
- Organizzazioni delle Nazioni Unite, inclusi programmi, fondi, entità e organismi, nonché agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e i loro membri;
- ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani per i rifugiati, ad altri appelli ONU o ai cluster umanitari coordinati da OCHA;
- organizzazioni e agenzie dotate di certificato di partenariato umanitario UE o certificate/riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure nazionali;
- agenzie specializzate degli Stati membri;
- personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, purché agiscano in tale veste.
Limite soggettivo dell’esenzione
Il nuovo paragrafo -1 bis esclude espressamente dall’esenzione le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi contrassegnati da asterisco nell’allegato I. Ne deriva che, anche in presenza di finalità umanitarie, l’eccezione non opera nei confronti di tali soggetti designati.
Procedura di autorizzazione nazionale
Il paragrafo 1 dell’articolo 5 viene sostituito per chiarire che, fatto salvo il nuovo paragrafo -1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 3, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati oppure la loro messa a disposizione. La decisione è rimessa alle condizioni ritenute appropriate dall’autorità competente, che deve però accertare la necessità dell’operazione per l’assistenza umanitaria o per altre attività legate ai bisogni umani fondamentali.
Silenzio-assenso accelerato
È introdotto un nuovo paragrafo 1 bis che prevede una forma di autorizzazione tacita: se entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda l’autorità competente non adotta una decisione negativa, non richiede informazioni aggiuntive e non fissa un termine ulteriore, l’autorizzazione si considera concessa. La disposizione è rilevante per gli operatori umanitari perché riduce i tempi di attesa nelle situazioni urgenti.
Obblighi di notifica tra Stati membri e Commissione
Il nuovo testo del paragrafo 2 impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 5 entro quattro settimane dal rilascio. La previsione rafforza il coordinamento informativo e la trasparenza nell’applicazione delle deroghe umanitarie.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esenzione umanitaria generale
È inserito un nuovo paragrafo -1 all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1998: il divieto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, quando tali attività siano svolte da ONU e sue entità collegate, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU, ONG finanziate bilateralmente o multilateramente partecipanti ai piani umanitari ONU o ai cluster OCHA, organizzazioni e agenzie certificate dall’Unione o riconosciute/certificate da uno Stato membro, agenzie specializzate degli Stati membri, nonché personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi di tali soggetti, nei limiti della loro funzione.
Limite dell’esenzione per soggetti designati
Il nuovo paragrafo -1 bis precisa che l’esenzione umanitaria non si applica alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contrassegnati da asterisco nell’allegato I.
Autorizzazione nazionale per lo sblocco o la messa a disposizione di fondi
Il paragrafo 1 dell’articolo 5 è sostituito: in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la loro messa a disposizione, quando accertano che ciò è necessario per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali.
Autorizzazione tacita entro cinque giorni lavorativi
È inserito un nuovo paragrafo 1 bis: se l’autorità competente non emette una decisione sfavorevole, non chiede informazioni o non comunica un termine ulteriore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l’autorizzazione si considera concessa.
Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione
Il paragrafo 2 dell’articolo 5 è sostituito: lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 5 entro quattro settimane dal rilascio.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1002
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1003
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1033
- Regolamento · 4 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1050
- Regolamento · 3 apr 2024Regolamento (UE) 2024/996
- Regolamento · 3 apr 2024Regolamento (UE) 2024/997
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →