Regolamento (UE) 2024/1033
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1033 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1033 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, che disciplina le misure restrittive dell’UE nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Il Consiglio, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha prorogato le misure restrittive fino al 13 aprile 2025 e ha aggiornato l’elenco dei designati. In particolare, viene soppressa una voce relativa a un’entità e vengono aggiornate le indicazioni relative a 17 persone, mantenendo così allineato l’elenco alle valutazioni più recenti del Consiglio.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, con soppressione di un’entità e modifica delle voci di 17 persone.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione contro l’Iran, alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati: sopprime una voce relativa a un’entità e sostituisce/aggiorna le voci di 17 persone. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE contro determinate persone ed entità in Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1033 interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011 in relazione alla situazione in Iran. Dalla struttura del testo emerge che l’atto non istituisce nuove misure generali, ma aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive, a seguito del riesame politico-operativo richiamato nei considerando.
Contesto e finalità
Il Consiglio ricorda che il regolamento (UE) n. 359/2011 fu adottato il 12 aprile 2011 e che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, le misure restrittive devono essere prorogate fino al 13 aprile 2025. Il regolamento di esecuzione serve quindi ad adeguare l’allegato I del regolamento di base alle determinazioni del Consiglio, mantenendo il regime coerente con la valutazione aggiornata della situazione iraniana.
Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011.
Nel merito, l’allegato del regolamento di esecuzione prevede due interventi principali:
- la soppressione della voce n. 11 dell’elenco delle entità, relativa ad Arvan Cloud, con i relativi alias indicati nel testo;
- la sostituzione delle voci riferite a 17 persone, con aggiornamento dei dati identificativi, delle funzioni ricoperte, delle motivazioni dell’inserimento e delle date di iscrizione nell’elenco.
Persone interessate dall’aggiornamento
Le 17 posizioni aggiornate riguardano, in sintesi, soggetti collegati all’IRGC, alle forze dell’ordine iraniane, all’apparato giudiziario o a incarichi istituzionali considerati rilevanti per la repressione di manifestanti, attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani, detenuti e altri cittadini iraniani. Le motivazioni ricorrenti nel testo fanno riferimento a:
- repressione violenta di proteste e manifestazioni;
- arresti illegali, detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti;
- violazioni dei diritti dei detenuti e del diritto alla difesa;
- responsabilità in gravi violazioni dei diritti umani in Iran;
- coinvolgimento in casi specifici di repressione nel 2009, 2019, 2021, 2022 e 2023.
Il testo aggiorna le schede individuali di persone già designate, tra cui ufficiali dell’IRGC, comandanti delle LEF, esponenti dell’autorità giudiziaria e altre figure apicali, con indicazione delle relative funzioni e del ruolo attribuito nelle violazioni contestate.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti, l’impatto principale consiste nell’aggiornamento operativo delle liste sanzionatorie UE. Occorre verificare, nei processi di compliance, screening clienti/controparti, due diligence e monitoraggio delle controparti iraniane, la presenza o l’assenza dei soggetti ora soppressi o aggiornati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. L’atto conferma inoltre la persistenza del quadro restrittivo fino al 13 aprile 2025, con conseguente necessità di continuare i controlli sanzionatori secondo la disciplina vigente.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1033.
Soppressione di una voce nell’elenco delle entità
Nell’elenco delle "Entità" dell’allegato I è soppressa la voce 11 relativa ad Arvan Cloud, anche conosciuta come Abr Arvan, Noyan Abr Arvan Co., Arwan Company e ArvanCloud.
Aggiornamento delle voci relative a 17 persone
Nell’elenco delle "Persone" le voci relative a 17 soggetti sono sostituite con testi aggiornati contenenti dati identificativi, funzioni, motivi dell’inserimento e date di inserimento nell’elenco. Le persone interessate comprendono, tra gli altri, funzionari dell’IRGC, delle forze dell’ordine iraniane (LEF), dell’apparato giudiziario e figure politiche o istituzionali ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.
Proroga del regime restrittivo fino al 13 aprile 2025
Dai considerando emerge che, in seguito al riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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