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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1050

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1050 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Normativa europea32024R1050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, relativo alle sanzioni UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. La modifica recepisce la parallela introduzione di un’esenzione per l’assistenza umanitaria, ma ne limita l’operatività nei confronti di specifici soggetti designati considerati a rischio più elevato di uso improprio di fondi o risorse economiche. L’effetto pratico è quello di escludere alcune voci dell’elenco dall’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento base.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sulle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, escludendo alcune persone ed entità dall’esenzione umanitaria introdotta dal regolamento (UE) 2024/1034.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Incide sui soggetti elencati nell’allegato I di tale regolamento, cioè persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi designati. La modifica opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In concreto, contrassegna con un asterisco determinate voci dell’elenco, con l’effetto di escluderle dall’esenzione umanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/1998.

Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani: aggiornamento dell’elenco e limitazione dell’esenzione umanitaria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1050 interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Esso si limita a modificare l’allegato I del regolamento base, al fine di specificare quali soggetti designati non possono beneficiare dell’esenzione umanitaria introdotta contestualmente dal regolamento (UE) 2024/1034.

Contesto normativo e finalità

I considerando richiamano l’adozione, il 4 aprile 2024, del regolamento (UE) 2024/1034, che ha modificato il regolamento (UE) 2020/1998 per introdurre un’esenzione per l’assistenza umanitaria e per altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. Tale esenzione si fonda sul paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il legislatore dell’Unione osserva tuttavia che, per alcuni destinatari delle misure restrittive, esiste un rischio più elevato che i fondi o le risorse economiche messi a disposizione siano utilizzati impropriamente per scopi diversi dall’assistenza umanitaria. Per questa ragione, è ritenuto opportuno escludere tali soggetti dall’ambito dell’esenzione.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, cioè l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3 del regolamento base.

La modifica è tecnica ma rilevante sul piano applicativo: nell’elenco vengono contrassegnate con un asterisco determinate voci, distinguendo così i soggetti ai quali non si applica l’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/1998.

Soggetti interessati dall’esclusione dall’esenzione

Nella sezione A, relativa alle persone fisiche, l’asterisco è aggiunto alle voci:

  • da 1 a 4;
  • da 13 a 14;
  • da 16 a 26;
  • da 29 a 32;
  • da 36 a 56;
  • da 62 a 105.

Nella sezione B, relativa a persone giuridiche, entità e organismi, l’asterisco è aggiunto alle voci:

  • da 5 a 12;
  • da 16 a 23.

Dopo ciascuna tabella è inserita la clausola secondo cui l’articolo 5, paragrafo 1, non si applica alle voci contrassegnate da un asterisco. In sostanza, la modifica non introduce nuovi criteri generali di designazione, ma seleziona nell’ambito dell’elenco già esistente i soggetti esclusi dalla nuova protezione umanitaria.

Entrata in vigore e forza giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori che gestiscono pagamenti, trasferimenti di fondi, disponibilità economiche o attività di compliance sanzionatoria, il regolamento impone di verificare non solo la presenza dei soggetti nell’allegato I del regolamento 2020/1998, ma anche l’eventuale presenza dell’asterisco. Solo i soggetti non contrassegnati restano potenzialmente nel perimetro dell’esenzione umanitaria introdotta dal regolamento (UE) 2024/1034.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento 2020/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3 del regolamento base.

Esclusione dall’esenzione umanitaria per soggetti designati specifici

Nell’allegato, nella sezione A (persone fisiche), viene aggiunto un asterisco alle voci da 1 a 4, da 13 a 14, da 16 a 26, da 29 a 32, da 36 a 56 e da 62 a 105. Nella sezione B (persone giuridiche, entità e organismi), l’asterisco è aggiunto alle voci da 5 a 12 e da 16 a 23. Per le voci contrassegnate da un asterisco è inserita la clausola secondo cui l’articolo 5, paragrafo 1, non si applica.

Ragione della limitazione dell’esenzione

I considerando chiariscono che l’esenzione umanitaria introdotta dal regolamento (UE) 2024/1034 si fonda sulla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma che, per evitare rischi più elevati di uso improprio di fondi o risorse economiche per fini diversi dall’assistenza umanitaria, alcune persone ed enti designati devono esserne esclusi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivediritti umanipolitica estera e di sicurezza comunesanzioni economiche

Testo integrale

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