Sentenza del 31/08/2015 n. 1719 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di persone- Reddito imputato ai soci pro quota indipendentemente dalla effettiva percezione - Presunzione legale -Vincibile mediante prova contraria a carico del Contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di percezione pro quota è stata superata. I soci accomandanti sono stati quindi ritenuti non destinatari di alcuna quota di utili effettivamente percepita e non è stata confermata nei loro confronti la tassazione IRPEF fondata esclusivamente sull'imputazione automatica del reddito accertato alla società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il reddito accertato nei confronti di una società di persone viene ordinariamente imputato pro quota ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva percezione, ai fini dell'IRPEF, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.). Tale imputazione costituisce tuttavia una presunzione legale relativa: il contribuente può superarla fornendo la prova concreta che gli utili non sono stati percepiti. Nel caso esaminato, i soci accomandanti hanno prodotto documenti e indicato circostanze certe, non contestate dall'Ufficio, idonee a dimostrare la mancata percezione degli utili societari.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 5
Il reddito delle società di persone è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma prevede il principio di trasparenza fiscale e l'imputazione automatica del reddito ai soci, ma tale meccanismo opera come presunzione relativa e può essere superato dal contribuente mediante prova contraria adeguata.
Cassazione, sentenza n. 2923 del 7 febbraio 2013
Conferma che l'imputazione del reddito societario ai soci opera indipendentemente dalla percezione effettiva, salva la possibilità di dimostrare il contrario.
Cassazione, sentenza n. 22188 del 27 settembre 2013
Ribadisce che la presunzione di distribuzione o percezione degli utili può essere vinta dal contribuente attraverso elementi probatori concreti, documentati e non adeguatamente contestati dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il reddito fiscale viene normalmente imputato ai soci per trasparenza, anche se gli utili non sono stati materialmente distribuiti o incassati.
- L'imputazione automatica non è necessariamente insuperabile: il contribuente deve fornire una prova concreta, documentale e coerente della mancata percezione degli utili.
- La mera affermazione di non aver ricevuto somme, senza documenti o circostanze verificabili, è normalmente insufficiente a superare la presunzione.
- La prova può risultare particolarmente efficace quando è costituita da documenti contabili, finanziari o societari e quando l'Amministrazione non li contesta specificamente.
- In una situazione analoga, è essenziale distinguere tra reddito imputato fiscalmente per trasparenza e reddito effettivamente percepito: il primo costituisce la regola, mentre l'esclusione della tassazione richiede una prova contraria puntuale a carico del socio.
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