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direttiva

Direttiva 2006/78

Direttiva 2006/78/CE della Commissione, del 29 settembre 2006 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/78/CE aggiorna l'allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, sostituendo la voce 419 per rafforzare il divieto di utilizzo di materiali di categoria 1 e 2 di origine animale e dei relativi ingredienti derivati. L'intervento mira a coordinare la disciplina cosmetica con la normativa UE sui sottoprodotti di origine animale e con le regole sulla prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 30 marzo 2007.

Modifica dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, per aggiornare il divieto di impiego di materiali di categoria 1 e 2 e ingredienti derivati di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con effetto sulle sostanze e sugli ingredienti utilizzati nella loro fabbricazione o importazione nel mercato dell'Unione. Incide sugli operatori che immettono sul mercato cosmetici fabbricati nell'UE e su quelli importati, imponendo un divieto di impiego di determinati materiali di origine animale definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002. La direttiva è destinata agli Stati membri, che devono recepirla entro il termine fissato; il testo ha rilevanza ai fini del SEE.

Direttiva 2006/78/CE della Commissione: adeguamento dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici

La direttiva interviene sulla disciplina europea dei prodotti cosmetici per aggiornare, in chiave di sicurezza e coerenza sistematica, il divieto relativo all'uso di determinati materiali di origine animale. Il provvedimento recepisce il coordinamento con la normativa sui sottoprodotti di origine animale e con quella sulla prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, precisando che le restrizioni devono valere anche per i prodotti importati.

Finalità e contesto normativo

La Commissione adotta la direttiva sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 76/768/CEE, dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori. Nei considerando si evidenzia che i materiali di categoria 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, non devono entrare nella catena di produzione di prodotti tecnici come i cosmetici. Si sottolinea inoltre che, poiché il materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 rientra già nella categoria 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario un richiamo autonomo nella voce 419 dell'allegato II della direttiva cosmetici.

Modifica sostanziale dell'allegato II

L'articolo 1 sostituisce integralmente la voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE. La nuova formulazione vieta:

  • i materiali di categoria 1, come definiti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  • i materiali di categoria 2, come definiti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  • gli ingredienti derivati da tali materiali.

La modifica ha portata generale per i cosmetici e rafforza l'allineamento tra disciplina cosmetica e disciplina veterinaria/sanitaria di origine animale. Il divieto opera anche rispetto ai prodotti importati, così da evitare asimmetrie tra produzione interna e accesso al mercato dell'Unione.

Recepimento da parte degli Stati membri

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 30 marzo 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le misure nazionali, quando adottate, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da un riferimento nella pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È anche previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, i quali conservano un margine di discrezionalità sulla forma e sui mezzi del recepimento, fermo restando l'obbligo di raggiungere il risultato imposto dalla modifica dell'allegato II.

Disposizioni principali

Aggiornamento del divieto nell'allegato II

L'articolo 1 sostituisce la voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE con il divieto dei materiali di categoria 1 e dei materiali di categoria 2, definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, nonché degli ingredienti da essi derivati. La modifica estende in modo esplicito il divieto anche ai prodotti importati.

Coordinamento con la normativa sui sottoprodotti di origine animale e sulle TSE

Nei considerando si chiarisce che i sottoprodotti di origine animale appartenenti alle categorie 1 e 2 non possono entrare nella catena di produzione di prodotti tecnici, compresi i cosmetici, e che le restrizioni di approvvigionamento devono applicarsi anche ai prodotti importati. Si precisa inoltre che il richiamo al materiale specifico a rischio dell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 non è più necessario nella voce 419, poiché tale materiale rientra già nella categoria 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Recepimento nazionale

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 30 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, unitamente a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Obbligo di comunicazione delle misure interne

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 dispone che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisanità animalemercato interno

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