Direttiva 2006/77
Direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006 , che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell’alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato I della direttiva 2002/32/CE, rivedendo i livelli massimi di diversi composti organoclorurati nei mangimi sulla base di pareri scientifici EFSA e dei dati di controllo disponibili. Introduce o conferma limiti per aldrin, dieldrin, canfene clorurato, clordano, DDT, endosulfan, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani, e sostituisce in alcuni casi il termine "grassi" con "grassi e oli". Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di composti organoclorurati nei mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e incide sui prodotti destinati all’alimentazione animale disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE. Riguarda in particolare mangimi, materie prime per mangimi, grassi e oli, olio di pesce, olio vegetale grezzo, mangimi per pesci, mangimi completi per pesci, pesci e altri animali marini e loro prodotti e sottoprodotti. È una direttiva di modifica tecnica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE e si applica nel quadro delle sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale.
Modifica dei livelli massimi di composti organoclorurati nei mangimi
La direttiva 2006/77/CE della Commissione modifica la direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, aggiornando l’allegato I con nuovi livelli massimi per alcuni composti organoclorurati. L’intervento è fondato su pareri scientifici EFSA e sui dati di controllo disponibili, con l’obiettivo di adeguare le soglie di contaminazione ammesse nei prodotti destinati all’alimentazione animale.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti per mangimi con contenuto di sostanze indesiderate superiore ai livelli massimi dell’allegato I. La Commissione aveva già annunciato che l’allegato sarebbe stato riesaminato alla luce di valutazioni scientifiche aggiornate, evitando la diluizione di prodotti contaminati non conformi. La revisione attuale si colloca dunque come aggiornamento tecnico-sanitario della disciplina esistente.
Base scientifica della revisione
La Commissione richiama specifici pareri dell’EFSA:
- 20 giugno 2005: parere sull’endosulfan;
- 4 luglio 2005: parere sugli esaclorocicloesani (α, β, γ HCH);
- 9 novembre 2005: pareri su aldrin e dieldrin, nonché su endrin.
Sulla base di tali valutazioni e dei dati di controllo disponibili, la direttiva ritiene opportuno modificare alcuni livelli massimi e confermarne altri. In particolare, non si ritiene necessario modificare gli attuali livelli massimi per gli esaclorocicloesani e per l’endrin, mentre si interviene su altre sostanze e su alcune formulazioni terminologiche.
Ambito dei prodotti interessati
La modifica riguarda i prodotti destinati all’alimentazione animale disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE, con particolare attenzione a:
- tutti i mangimi, con eccezioni specifiche indicate nell’allegato;
- grassi e oli;
- mangime per pesci e mangimi completi per pesci;
- olio di pesce;
- olio vegetale grezzo;
- semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione;
- pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l’olio di pesce;
- materie prime per mangimi e mangimi composti, inclusi i mangimi composti per vacche da latte per una delle ipotesi di HCH.
Principali limiti fissati o confermati nell’allegato
L’allegato sostituisce le righe da 17 a 26 dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE e stabilisce, tra l’altro, i seguenti livelli massimi in mg/kg (ppm) di mangime al 12% di umidità:
- Aldrin: 0,01 per tutti i mangimi, con precisazione che il limite vale per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin;
- Dieldrin: 0,1 per grassi e oli; 0,02 per mangime per pesci;
- Canfene clorurato (toxafene): 0,02 per pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l’olio di pesce; 0,2 per olio di pesce; 0,05 per mangimi per pesci;
- Clordano: 0,02 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,05;
- DDT: 0,05 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,5;
- Endosulfan: 0,1 per tutti i mangimi, esclusi casi specifici; 0,2 per granturco e prodotti derivati; 0,5 per semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione, escluso l’olio vegetale grezzo; 1,0 per olio vegetale grezzo; 0,005 per mangimi completi per pesci;
- Endrin: 0,01 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,05;
- Eptacloro: 0,01 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,2;
- Esaclorobenzene (HCB): 0,01 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,2;
- Esaclorocicloesano (HCH):
- isomero alfa: 0,02 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,2;
- isomero beta: 0,01 per tutte le materie prime per mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,1; 0,01 per tutti i mangimi composti, esclusi mangimi composti per vacche da latte, per i quali il limite è 0,005;
- isomero gamma: 0,2 per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 2,0.
L’allegato specifica inoltre che i livelli per olio di pesce e mangimi per pesci devono essere rivisti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.
Precisazioni terminologiche
Per aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani, la direttiva sostituisce il termine "grassi" con "grassi e oli". La precisazione è rilevante perché estende in modo espresso la portata della disciplina a grasso animale, oli vegetali e olio di pesce.
Obblighi di recepimento e termini
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
- inserire nelle misure di recepimento un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui compete la trasposizione nel diritto interno secondo il risultato imposto dalla direttiva, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2006/77/CE. La modifica riguarda le righe da 17 a 26 dell’allegato I, che sono sostituite integralmente con nuovi livelli massimi per varie sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all’alimentazione animale.
Aggiornamento dei livelli massimi per composti organoclorurati
L’allegato fissa i contenuti massimi, espressi in mg/kg (ppm) di mangime con umidità al 12%, per aldrin, dieldrin, canfene clorurato/toxafene, clordano, DDT, endosulfan, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani (alfa, beta, gamma). In alcuni casi distingue tra mangimi generali, grassi e oli, mangime per pesci, olio di pesce, semi oleosi, olio vegetale grezzo, pesci e altri animali marini, materie prime per mangimi e mangimi composti per vacche da latte.
Rafforzamento/precisione della terminologia su grassi e oli
Per aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, esaclorobenzene ed esaclorocicloesani il termine "grassi" viene sostituito con "grassi e oli", per ricomprendere espressamente grasso animale, oli vegetali e olio di pesce.
Base scientifica e motivazione della modifica
I considerando richiamano i pareri EFSA del 20 giugno 2005 sull’endosulfan, del 4 luglio 2005 sugli esaclorocicloesani e del 9 novembre 2005 su aldrin/dieldrin ed endrin. La Commissione motiva la revisione con la necessità di adeguare i livelli massimi ai risultati scientifici e ai dati di controllo disponibili, escludendo la diluizione di prodotti contaminati non conformi.
Obbligo di recepimento degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, e le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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