Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/79

Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 , relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata)

Normativa europea32006L0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sulle franchigie fiscali applicabili alle piccole spedizioni non commerciali provenienti da paesi terzi tra privati. Stabilisce un'esenzione dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne, purché ricorrano requisiti di occasionalità, uso personale o familiare, assenza di corrispettivo e limite di valore di 45 EUR. Per alcuni prodotti sensibili, come tabacchi, alcolici, profumi, caffè e tè, introduce soglie quantitative specifiche e consente agli Stati membri di restringere ulteriormente il beneficio. La direttiva è una codificazione della direttiva 78/1035/CEE, abrogata con salvezza degli obblighi già previsti nei termini di attuazione anteriori.

Franchigie fiscali per l'importazione di piccole spedizioni non commerciali provenienti da paesi terzi

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione, nello Stato membro di destinazione, di merci spedite da un privato residente in un paese terzo a un altro privato stabilito in uno Stato membro, a condizione che la spedizione sia occasionale, abbia carattere non commerciale, riguardi beni per uso personale o familiare e abbia valore globale non superiore a 45 EUR. Sono previste esclusioni o limiti specifici per tabacchi, alcol e bevande alcoliche, profumi, acqua di toletta, caffè e tè; gli Stati membri possono inoltre ridurre o escludere dal beneficio taluni di questi prodotti. La direttiva è destinata agli Stati membri e richiede recepimento nazionale, ferma restando la disciplina delle precedenti direttive abrogate per gli obblighi di attuazione già maturati.

Franchigie fiscali per le piccole spedizioni non commerciali provenienti da paesi terzi

La direttiva 2006/79/CE, in versione codificata, riordina la disciplina sulle esenzioni fiscali applicabili all'importazione di piccole spedizioni tra privati provenienti da paesi terzi. L'obiettivo è evitare l'assoggettamento a imposte sulla cifra di affari e ad altre imposizioni indirette interne per beni di modesto valore e senza finalità commerciali, mantenendo però limiti quantitativi specifici per alcune categorie di prodotti sensibili.

Finalità e contesto della codificazione

Il preambolo segnala che la direttiva 78/1035/CEE è stata modificata in modo sostanziale e ripetuto, rendendo opportuna una codificazione per ragioni di razionalità e chiarezza. Il legislatore UE sottolinea anche l'esigenza di armonizzare, per quanto possibile, i limiti della franchigia fiscale con quelli previsti dal regime comunitario delle franchigie doganali di cui al regolamento (CEE) n. 918/83. È inoltre evidenziato che per alcuni prodotti, a causa dell'elevato carico fiscale interno, occorrono limiti particolari.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle merci spedite da un privato stabilito in un paese terzo a un altro privato situato in uno Stato membro. Per beneficiare della franchigia, la spedizione deve:

  • essere occasionale;
  • riguardare esclusivamente merci destinate all'uso personale o familiare del destinatario;
  • per natura o quantità, escludere qualsiasi interesse di ordine commerciale;
  • essere effettuata senza alcun pagamento tra speditore e destinatario;
  • avere un valore globale non superiore a 45 EUR.

La direttiva è dunque rivolta agli Stati membri, ai quali spetta attuarne il contenuto nel proprio ordinamento nazionale secondo le modalità ritenute più idonee, entro i termini di trasposizione richiamati nell'allegato I, parte B, con riferimento alle direttive precedentemente vigenti.

Franchigia generale e limiti per categorie di beni

L'articolo 1 riconosce una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne per le piccole spedizioni non commerciali che rispettano i requisiti indicati. Tuttavia, l'articolo 2 introduce limiti quantitativi specifici per talune merci, in particolare:

  • tabacchi: 50 sigarette, oppure 25 sigaretti, oppure 10 sigari, oppure 50 grammi di tabacco da fumo;
  • alcol e bevande alcoliche: 1 bottiglia standard fino a 1 litro per bevande distillate e alcolici ad alta gradazione; 1 bottiglia standard fino a 1 litro per bevande distillate e alcolici fino a 22% vol., aperitivi a base di vino o alcole, tafia, saké o simili, vini spumanti e vini liquorosi; 2 litri per vini tranquilli;
  • profumi: 50 grammi oppure acqua di toletta fino a 1/4 di litro o 8 once;
  • caffè: 500 grammi oppure estratti ed essenze di caffè 200 grammi;
  • tè: 100 grammi oppure estratti ed essenze di tè 40 grammi.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri una discrezionalità limitata ma rilevante. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, consente di ridurre o escludere dal beneficio della franchigia i prodotti elencati nel paragrafo 1. Inoltre, per la conversione in valuta nazionale, l'articolo 4 consente agli Stati membri di:

  • arrotondare gli importi risultanti dal cambio dell'importo espresso in euro, purché l'arrotondamento non superi 2 EUR;
  • mantenere l'importo della franchigia già vigente se la variazione, prima dell'arrotondamento, è inferiore al 5%.

Esclusione totale in caso di superamento delle soglie

L'articolo 3 prevede una regola rigorosa: quando le merci di cui all'articolo 2 rientrano in una piccola spedizione non commerciale ma superano le quantità consentite, l'intera spedizione è totalmente esclusa dal beneficio della franchigia. Ne deriva un meccanismo di soglia netta, particolarmente rilevante per la gestione operativa degli invii.

Conversione in euro e aggiornamento annuale

L'articolo 4 stabilisce che il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in euro va fissato una volta l'anno. Il tasso di cambio da utilizzare è quello del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. La norma mira a garantire uniformità e aggiornamento periodico della franchigia nei diversi ordinamenti nazionali.

Abrogazione della direttiva precedente e continuità degli obblighi

Con l'articolo 6 viene abrogata la direttiva 78/1035/CEE. L'abrogazione è però formulata con salvezza degli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B, che riporta i termini storici delle direttive sostituite:

  • 78/1035/CEE: 1° gennaio 1979;
  • 81/933/CEE: 31 dicembre 1981;
  • 85/576/CEE: 30 giugno 1986. La direttiva precisa inoltre che i riferimenti alla normativa abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Entrata in vigore, notifica e destinatari

L'articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia, consentendo così il monitoraggio del recepimento. L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 individua infine gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Esenzione per piccole spedizioni non commerciali

L'articolo 1, paragrafo 1, prevede la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne per merci spedite da un privato di un paese terzo a un privato in uno Stato membro. Il paragrafo 2 qualifica le "piccole spedizioni prive di carattere commerciale" come spedizioni occasionali, destinate esclusivamente all'uso personale o familiare, di valore globale non superiore a 45 EUR e inviate senza pagamento di alcun genere.

Limiti quantitativi per prodotti specifici

L'articolo 2 ammette la franchigia per talune categorie di merci solo entro limiti massimi: tabacchi (50 sigarette, oppure 25 sigaretti, oppure 10 sigari, oppure 50 grammi di tabacco da fumo), alcol e bevande alcoliche (con limiti variabili da 1 bottiglia standard fino a 1 litro per spiriti e bevande alcoliche ad alta gradazione o per alcuni prodotti alcolici, 2 litri per vini tranquilli), profumi (50 grammi o acqua di toletta fino a 1/4 di litro o 8 once), caffè (500 grammi o estratti/essenze 200 grammi) e tè (100 grammi o estratti/essenze 40 grammi).

Facoltà degli Stati membri di restringere il beneficio

L'articolo 2, paragrafo 2, consente agli Stati membri di ridurre o escludere dal beneficio della franchigia i prodotti elencati nel paragrafo 1. L'articolo 3 stabilisce inoltre che le merci di cui all'articolo 2, se eccedono le quantità consentite, sono totalmente escluse dalla franchigia.

Conversione in moneta nazionale e regole di arrotondamento

L'articolo 4 disciplina l'adeguamento annuale del controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in euro: il tasso di cambio da utilizzare è quello del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi nazionali risultanti fino a un massimo di 2 EUR e possono mantenere l'importo vigente se la variazione, prima dell'arrotondamento, è inferiore al 5%.

Comunicazione alla Commissione e recepimento

L'articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia. L'articolo 6 abroga la direttiva 78/1035/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettadoganeaccisecommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.