Regolamento (UE) 2021/955
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione del 27 maggio 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione uniforma i modi in cui le autorità competenti pubblicano e notificano informazioni relative alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1156. Definisce modelli standard per i contenuti da pubblicare sui siti web nazionali, per le sintesi delle norme di commercializzazione e per l’indicazione delle spese e degli oneri regolamentari. Inoltre, disciplina le informazioni da trasmettere all’ESMA per la banca dati centrale, nonché le regole tecniche del portale di notifica e i relativi controlli automatici.
Stabilisce modelli, procedure e requisiti tecnici per la pubblicazione e la notifica di informazioni sulle norme nazionali di commercializzazione, sulle spese e sugli oneri, e per la comunicazione dei dati necessari alla banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e all’ESMA nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1156. Riguarda la pubblicazione sul web delle disposizioni nazionali applicabili ai requisiti di commercializzazione di FIA e OICVM, la pubblicazione delle spese e degli oneri relativi alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM, nonché la trasmissione all’ESMA dei dati per la banca dati centrale e l’uso del portale di notifica. Non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma impone obblighi informativi e procedurali alle autorità pubbliche competenti; si applica con decorrenze differenziate, in particolare dal 2 agosto 2021 per gli articoli 1 e 3, paragrafo 1, e dal 2 febbraio 2022 per l’articolo 5.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955: modelli e procedure per la commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1156 e mira a rendere uniformi, comparabili e facilmente accessibili le informazioni che le autorità competenti devono pubblicare o notificare in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. La logica del testo è quella di standardizzare sia i contenuti pubblicati sui siti web nazionali, sia i flussi informativi verso l’ESMA, anche al fine di alimentare la banca dati centrale e il portale di notifica.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge l’esigenza di garantire comparabilità e trasparenza delle informazioni nazionali sui requisiti di commercializzazione di FIA e OICVM, nonché sulle spese e sugli oneri connessi alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM. Il regolamento intende inoltre assicurare che l’ESMA possa verificare la completezza e l’aggiornamento delle informazioni ricevute e che il portale di notifica funzioni in modo affidabile, sicuro e controllato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento non introduce regole sostanziali sulla commercializzazione, ma disciplina gli obblighi tecnici e procedurali in capo alle autorità competenti degli Stati membri e all’ESMA. Le misure riguardano la pubblicazione delle norme nazionali applicabili alla commercializzazione di FIA e OICVM, la pubblicazione delle informazioni sulle spese e sugli oneri regolamentari, la notifica all’ESMA dei relativi collegamenti ipertestuali e la trasmissione dei dati necessari alla banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera.
Pubblicazione delle disposizioni nazionali sui requisiti di commercializzazione
L’articolo 1 impone alle autorità competenti di pubblicare sul proprio sito web, usando il modello dell’allegato I, le informazioni richieste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156. Le informazioni devono essere collocate integralmente in una pagina dedicata oppure in pagine distinte per FIA e OICVM. Il regolamento richiede anche una sintesi delle disposizioni nazionali, redatta in forma chiara, concisa e facilmente comprensibile secondo l’allegato II, da pubblicare nella stessa pagina web.
L’allegato I dettaglia i contenuti minimi da includere. Per gli OICVM, la pagina deve coprire almeno formato e contenuto della documentazione di marketing, verifica delle comunicazioni di marketing, obblighi di comunicazione, regime del passaporto, ritiro della notifica e altre norme applicabili. Per i FIA, l’elenco è più articolato e comprende anche l’eventuale autorizzazione preventiva alla commercializzazione, la distinzione tra investitori retail e professionali, la distribuzione di FIA di paesi terzi nel regime nazionale di collocamento privato, la distinzione tra FIA aperti e chiusi, oltre al ritiro della notifica e ad altre regole pertinenti.
Pubblicazione delle spese e degli oneri regolamentari
L’articolo 2 disciplina la pubblicazione delle informazioni sulle spese e sugli oneri pagati alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere. Le informazioni devono essere presentate separatamente per ciascuna voce secondo il modello dell’allegato III.
L’allegato III distingue fra:
- spese e oneri per la gestione transfrontaliera, come spese di registrazione, costi di notifica e aggiornamento, commissioni per il passaporto e commissioni di gestione;
- spese e oneri per la commercializzazione transfrontaliera, come spese di pre-commercializzazione, registrazione, notifica e aggiornamento, commissioni per il passaporto e costi di ritiro della notifica.
Per ogni voce devono essere indicati la base giuridica, il soggetto tenuto al pagamento, l’attività che genera il costo e la struttura del corrispettivo, inclusi importo fisso o metodologia di calcolo, eventuale periodicità, momento del pagamento e ulteriori dettagli. Se non sono previsti costi per una determinata categoria, deve essere inserita una clausola di esclusione della responsabilità espressa.
Notifiche all’ESMA e aggiornamento dei collegamenti ipertestuali
L’articolo 3 prevede che le autorità competenti notifichino all’ESMA i link ai propri siti web in cui sono pubblicate le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché ogni modifica di tali link e delle informazioni pubblicate. Le notifiche devono usare i modelli degli allegati IV e V. Ogni variazione deve essere comunicata entro 10 giorni lavorativi dall’aggiornamento del sito web dell’autorità competente.
Gli allegati IV e V prevedono modelli di notifica iniziale e di modifica, con indicazione del mittente, dello Stato membro, dell’autorità competente, del punto di contatto designato e dell’email, nonché del collegamento ipertestuale e, se del caso, delle versioni precedenti e aggiornate delle sintesi o dei dettagli sulle spese e sugli oneri.
Punto di contatto unico
L’articolo 4 impone a ciascuna autorità competente di designare un punto di contatto unico per l’invio delle informazioni e per le questioni relative alla loro presentazione. Analogamente, l’ESMA deve designare un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni e per le questioni connesse al ricevimento. Le designazioni reciproche devono essere notificate tra autorità competenti ed ESMA.
Banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera
L’articolo 5 attua l’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1156 e stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri di origine trasmettano trimestralmente all’ESMA le informazioni elencate nell’allegato VI, tabella 1, e i relativi aggiornamenti. L’invio deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre che termina il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
La banca dati centrale è destinata a contenere i dati relativi ai FIA, agli OICVM e ai relativi gestori commercializzati in uno Stato membro diverso da quello di origine. L’applicazione pratica dell’obbligo informativo è differita al 2 febbraio 2022.
Portale di notifica e specifiche tecniche
L’articolo 6 stabilisce che le informazioni ex articolo 5 devono essere trasmesse in formato XML comune, usando il formato dei campi della tabella 2 dell’allegato VI. I documenti di notifica previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 devono essere inviati elettronicamente tramite il portale di notifica istituito dall’ESMA.
L’ESMA deve garantire la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione. Il portale deve inoltre trattare e controllare automaticamente tutti i dati inviati e restituire un messaggio di riscontro sull’avvenuta trasmissione e sugli eventuali errori riscontrati.
Dati da comunicare per la banca dati centrale
L’allegato VI specifica i dati necessari per l’alimentazione della banca dati centrale. Tra gli elementi da comunicare figurano l’identificazione del fondo e della società di gestione, i codici LEI e ISIN, il tipo di fondo, lo Stato membro mittente e ospitante, le date di notifica e di ritiro, la documentazione di notifica e di ritiro e la relativa lingua. È previsto anche un indicatore circa l’effettiva commercializzazione del fondo e l’indicazione della forma del fondo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le disposizioni sulla pubblicazione delle norme nazionali e sulle notifiche dei collegamenti ipertestuali alle informazioni pubblicate sui siti web si applicano dal 2 agosto 2021, mentre quelle relative alla banca dati centrale si applicano dal 2 febbraio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Pubblicazione delle norme nazionali di commercializzazione
Le autorità competenti devono pubblicare sul proprio sito web, usando il modello dell’allegato I, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili ai requisiti di commercializzazione di FIA e OICVM. Le informazioni devono essere raccolte in un’unica pagina web dedicata oppure in pagine distinte per FIA e OICVM; devono inoltre essere accompagnate da sintesi chiare, concise e facilmente comprensibili, redatte secondo il modello dell’allegato II e collocate nella stessa pagina web.
Pubblicazione di spese e oneri regolamentari
Le autorità competenti devono pubblicare separatamente, per ogni spesa o onere, le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156, utilizzando il modello dell’allegato III. Il modello richiede di distinguere tra spese/oneri per la gestione transfrontaliera e per la commercializzazione transfrontaliera e di indicarne struttura, base giuridica, soggetto tenuto al pagamento, attività che genera il costo, importo o metodologia di calcolo, periodicità e scadenza.
Notifiche all’ESMA dei link e delle modifiche
Le autorità competenti devono notificare all’ESMA, usando i modelli dell’allegato IV per le informazioni ex articolo 5 e dell’allegato V per quelle ex articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156, i collegamenti ipertestuali ai propri siti web e ogni modifica dei link o dei contenuti pubblicati. Le modifiche devono essere comunicate entro 10 giorni lavorativi dalla loro attuazione sul sito web dell’autorità competente.
Punto di contatto unico
Ogni autorità competente deve designare un punto di contatto unico per l’invio delle notifiche e per le questioni relative alla presentazione delle informazioni; lo stesso obbligo di designazione è previsto per l’ESMA per il ricevimento delle informazioni. Le rispettive designazioni devono essere comunicate alle controparti.
Banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera
Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1156, le autorità competenti degli Stati membri di origine devono inviare trimestralmente all’ESMA le informazioni elencate nell’allegato VI, tabella 1, e gli aggiornamenti, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre chiuso al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. L’applicazione di tale obbligo è allineata al 2 febbraio 2022.
Portale di notifica ESMA e formato dei dati
Le informazioni ex articolo 5 devono essere trasmesse in formato XML comune, secondo il formato dei campi dell’allegato VI, tabella 2. I documenti previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 devono essere trasmessi elettronicamente tramite il portale di notifica istituito dall’ESMA. L’ESMA deve garantire completezza, integrità e riservatezza dei dati trasmessi e il portale deve effettuare controlli automatici e inviare un messaggio di riscontro con l’esito della trasmissione e gli eventuali errori.
Dati richiesti per la banca dati centrale
L’allegato VI specifica i campi da comunicare per ciascun fondo, tra cui nome del fondo, codici di identificazione nazionale, LEI, ISIN della categoria di azioni, nome e LEI della società di gestione, codice nazionale della società di gestione, tipo di fondo, Stato membro mittente e ospitante, date di notifica e di ritiro, documentazione notificata e relativa lingua, indicazione se il fondo è commercializzato e forma del fondo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 1, si applicano dal 2 agosto 2021; l’articolo 5 si applica dal 2 febbraio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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