Ordinanza n. 2018/2026 - Roma, Sezione 5B
per la mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze; nonché per l'ordine, a carico dell'Amministrazione, ad adempiere al proprio obbligo di valutazione delle domande e dei titoli correlati, al fine dell'adozione dei provvedimenti di riconoscimento conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato allo stato l'inammissibilità del ricorso. Ha sottoposto alle parti, in applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso collettivo, assegnando trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sul punto. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
Atto impugnato: Silenzio-inadempimento del Ministero sulle distinte istanze di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero sulle rispettive domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e l'ordine all'Amministrazione di provvedere sulle domande entro il termine di 120 giorni dalla loro presentazione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le domande sono state presentate da soggetti diversi, in momenti temporali diversi e nell'ambito di procedimenti distinti, senza che emerga un nesso tra tali procedimenti. La questione riguarda anche l'assenza, nel codice del processo amministrativo, di una disposizione che autorizzi espressamente la proposizione di un ricorso collettivo per l'azione di accertamento e condanna prevista dall'art. 31 c.p.a.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione di accertamento e condanna relativa al silenzio-inadempimento; il Collegio dubita che tale azione possa essere proposta collettivamente da più soggetti titolari di procedimenti distinti e privi di nesso.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio; la sua applicazione a un ricorso collettivo relativo a domande individuali e procedimenti distinti è oggetto dei dubbi di ammissibilità rilevati dal Collegio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulla questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione; è stato applicato mediante assegnazione alle parti di un termine per memorie.
Massime di principio
- La proposizione di un unico ricorso da parte di più soggetti contro il silenzio dell'amministrazione richiede una verifica specifica dell'ammissibilità, soprattutto quando le domande individuali siano state presentate in tempi diversi e diano luogo a procedimenti distinti.
- La mancanza di un nesso tra le posizioni sostanziali e i procedimenti amministrativi dei diversi ricorrenti può fondare dubbi sull'ammissibilità di un ricorso collettivo proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo, qualora il collegio rilevi dopo il passaggio in decisione una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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