Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27187/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva confermato nella condanna per truffa aggravata, eccependo la intervenuta prescrizione del reato (termine di prescrizione anni 7 e mesi 6) maturata il 28/01/2025 tenendo conto di sospensioni complessive pari a 74 giorni (60 giorni per motivi di salute dal 10/05/2023 al 25/10/2023 e 14 giorni dall'08/03/2024 al 22/03/2024). La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione ritenendo applicabile la sospensione ex lege prevista dalla L. 103/2017; la cassazione ha contestato l'applicazione di tale sospensione al caso concreto in relazione alla data di consumazione del reato (15/05/2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che la sospensione prevista dalla legge n.103/2017 non è applicabile ai reati commessi il 15/05/2017, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite (sentenza del 12/12/2024) e della successiva disciplina; tenendo conto delle sospensioni effettive (74 giorni), la prescrizione è maturata il 28/01/2025, dunque prima della sentenza di appello. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Tuttavia la Corte ha confermato le statuizioni civili: rigettato il ricorso limitatamente agli effetti civili, in applicazione dell'art. 578 c.p.p. e del principio affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.182/2021) secondo cui il giudice dell'impugnazione penale valuta l'illecito aquiliano con il criterio della probabilità prevalente.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte ha rilevato che la sospensione del decorso della prescrizione prevista dalla L.103/2017 non può essere computata per reati consumati il 15/05/2017; la disciplinazione della sospensione introdotta dalla L.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/08/2017 in poi, per effetto dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite.

  • Legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)

    Rilevata come norma che ha inciso sul quadro applicativo della sospensione della prescrizione; le Sezioni Unite hanno chiarito il campo temporale di applicazione in relazione alle modifiche normative intervenute.

  • Art. 159 cod. pen. (commi secondo, terzo e quarto)

    Disciplina del corso e della sospensione della prescrizione cui la Corte si riferisce: la norma nel testo introdotto dalla L.103/2017 è stata interpretata dalle Sezioni Unite come applicabile solo ai reati commessi nel periodo indicato (3/08/2017-31/12/2019).

  • Art. 578 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze civili quando il reato è estinto per prescrizione: la Corte ha confermato le statuizioni civili già deliberate in sede penale e le ha ritenute trasferibili nella cognizione civile secondo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2021

    "il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica... egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)" (§ 14) e che per l'illecito civile vale il criterio della "probabilità prevalente"

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, anche quando il reato è prescritto, il giudice d'appello può decidere sulle pretese risarcitorie valutando l'illecito civile con il criterio della probabilità prevalente, senza dover verificare la sussistenza della fattispecie penale in termini di "alta probabilità".

  • Sezioni Unite della Cassazione, sentenza del 12/12/2024

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla L.103/2017 (art.159, commi citati) continua ad applicarsi, dopo l'intervento della L.134/2021, solo ai reati commessi nel periodo 3/08/2017-31/12/2019; ciò ha portato la Corte ad escludere l'applicabilità della sospensione al reato consumato il 15/05/2017.

  • Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Precedente richiamato per il principio che, quando il reato è estinto per prescrizione, residua la valutazione della responsabilità sotto il profilo civilistico; utilizzato come supporto all'applicazione dell'art. 578 c.p.p.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione occorre partire dalla data di consumazione del reato e applicare le norme sulla sospensione solo se la disciplina normativa è temporaneamente applicabile al periodo in cui il reato è stato commesso.
  • Le sospensioni previste da specifiche leggi (es. L.103/2017) non si possono applicare retroattivamente a reati consumati prima dell'ambito temporale stabilito dalle Sezioni Unite: controllare sempre il periodo di operatività della norma.
  • Se il reato risulta estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli effetti penali, ma le statuizioni civili possono essere confermate e mantenute operative.
  • In sede di impugnazione penale il giudice, quando decide su richieste risarcitorie, non deve accertare la fattispecie penale con il grado di probabilità penalistico elevato; deve valutare l'illecito civile con il criterio della probabilità prevalente (più probabile che non), come indicato dalla Corte Costituzionale.
  • Nelle contestazioni simili è fondamentale quantificare correttamente i giorni di sospensione computabili (es. per malattia) e verificare le eventuali modifiche legislative intervenute successivamente alla commissione del reato che possibilemente incidono sul decorso della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.