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Sentenza

Sentenza del 03/02/2020 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Diniego di rimborso - diniego di autotutela - impugnabilità - condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società impugnavano il diniego dell'Ufficio al rimborso di un credito IVA indicato nella dichiarazione annuale 1995 (riporto in detrazione per l'anno successivo) e il successivo diniego di annullamento in autotutela. Sostenevano che il credito, riferito all'ultimo periodo d'attività e mai utilizzato, avrebbe dovuto essere rimborsato d'ufficio entro il termine decennale di prescrizione e che il diniego violava il principio di neutralità dell'IVA e le norme interne e comunitarie. L'Ufficio riteneva invece applicabile il termine di decadenza di 24 mesi e contestava la mancata utilizzazione del modello specifico per il rimborso (Modello VR) e la circostanza che la dichiarazione di cessazione attività risultava presentata successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5332/2019, ha cassato con rinvio la decisione della CTR ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992: la CTR aveva illegittimamente esaminato la fondatezza della pretesa tributaria invece di limitarsi a verificare profili di illegittimità del rifiuto di autotutela. In sede di rinvio la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo che il ricorrente non avesse dedotto l'esistenza di un "rilevante interesse generale" che giustificasse l'esercizio dell'autotutela e che la domanda di merito fosse preclusa perché riferita a un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione. Condanna il contribuente alle spese in euro 7.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    La Corte ha richiamato il principio che il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto correlati a ragioni di interesse generale, non la fondatezza della pretesa tributaria già divenuta definitiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Richiamato dalla Cassazione per censurare la CTR: l'articolo è stato ritenuto mal applicato laddove la CTR ha ammesso il ricorso che sostanzialmente investiva il merito del credito, invece di limitarsi ai profili di illegittimità del diniego di autotutela.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    Nel ricorso si è sostenuto che il credito IVA era un'eccedenza detraibile relativa all'ultimo periodo d'attività e quindi soggetta al termine prescrizionale decennale; la CTR di rinvio riconosce che, una volta consolidato, il credito sussiste e può essere soggetto alla prescrizione decennale.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    L'Ufficio aveva contestato la violazione/errata applicazione; la contribuente ha precisato che i giudici non hanno affermato un obbligo d'ufficio di rimborso tramite la procedura di liquidazione richiamata dall'art. 54-bis, ma hanno ritenuto che il credito consolidato rientrasse nel termine prescrizionale decennale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alla procedura di liquidazione: la contribuente ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto accorgersi dell'errore e rimborsare d'ufficio, ma i giudici non hanno affermato che fosse obbligo automatico dell'Ufficio attivare tale procedura.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    Norma richiamata in tema di principio generale e in connessione alla regolazione del giudizio; citata quale riferimento ai principi che limitano l'amplificazione del thema decidendum in sede di rinvio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 91

    Richiamato in relazione alle spese di lite: la CTR ha applicato i criteri di liquidazione delle spese richiamando questa disposizione.

Massime di principio

  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, di esercitare l'autotutela amministrativa è limitato a profili di illegittimità del rifiuto correlati a ragioni di rilevante interesse generale; non è consentita una nuova valutazione del merito della pretesa tributaria se l'atto impositivo o il precedente diniego sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
  • Se si intende contestare un diniego di autotutela, il ricorrente deve dedurre e provare profili di illegittimità attinenti all'interesse pubblico (es. grave vizio procedurale, violazione di norme che incidono su interesse generale), non limitarsi a riproporre la fondatezza del credito fiscale di esclusivo interesse privato.
  • La mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo nel termine di legge produce l'irreversibilità del suo contenuto rispetto al sindacato di merito: l'unica eccezione giudiziale ammissibile riguarda vizi di legittimità del diniego di autotutela rilevanti per l'interesse generale.
  • In caso di credito IVA relativo all'ultimo periodo d'attività, è necessario verificare termini e modalità di rimborso (es. presentazione del modello specifico, tempi della dichiarazione di cessazione); tuttavia, la presenza di un credito dichiarato non basta da sola a superare la preclusione derivante dal giudicato amministrativo.
  • Per evitare la preclusione, il contribuente che ritiene di avere diritto a un rimborso deve curare tempestivamente l'impugnazione del diniego amministrativo e, se possibile, adempiere correttamente agli adempimenti formali (modello VR) che danno avvio alla procedura di rimborso.

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