Cassazione Penale, Sentenza n. 31865/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e per bancarotta semplice documentale (capo B) attribuite a Bonetti, nella qualità di liquidatore della Archea Italia srl. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e carenza di prova della condotta materiale e della responsabilità esclusiva per l'occultamento/distruzione dei libri contabili (capo A); 2) errore nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione della valutazione della recidiva; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento della pena applicato in appello (aumento per continuazione/ex art. 219 l. fall.)
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo B dichiarando estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale e ha eliminato l'aumento di pena di 10 mesi relativo alla pluralità di fatti; ha invece rigettato il ricorso per il capo A, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Motivazioni chiave: la prova materiale della sottrazione/distruzione dei libri (ricevuta di consegna sottoscritta da Bonetti, dichiarazioni di Zoli, sparizione degli originali) è ritenuta sufficiente per il capo A; la censura sull'elemento soggettivo (dolo specifico) è inedita in cassazione e non rilevabile d'ufficio; la Corte d'appello poteva rivedere le attenuanti alla luce di certificati del casellario aggiornati; il motivo sulla reformatio in peius è fondato ma l'effetto pratico è la dichiarazione di prescrizione del capo B (decorso del termine, calcolo dei giorni di sospensione valutato) e l'annullamento senza rinvio della parte relativa al capo B. Sentenza impugnata annullata senza rinvio limitatamente al capo B; ricorso rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale (prima parte e seconda parte dell'art. 216, comma primo, n. 2)
La Corte ha ritenuto che la sottrazione o distruzione degli originali dei libri e delle scritture contabili integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella sua parte 'specifica' (prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2), mentre la possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale attiene alla diversa ipotesi 'generale' disciplinata dalla seconda parte della norma.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
aumento per la pluralità di fatti di bancarotta
L'aumento per continuazione costituisce un elemento autonomo del trattamento sanzionatorio che in appello non può essere aumentato a svantaggio dell'imputato che ha proposto l'impugnazione (divieto di reformatio in peius).
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
divieto di prospettare per la prima volta in cassazione censure non dedotte in appello
La Corte ha escluso la valutazione di un nuovo motivo (mancanza del dolo specifico) posto per la prima volta in cassazione, ritenendolo inedito e non rilevabile d'ufficio.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato l'assenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, quindi ha dichiarato l'estinzione per prescrizione soltanto del capo B senza applicare altre forme di proscioglimento.
prescrizione per bancarotta semplice documentale (legge fallimentare)
termine massimo pari ad anni sette e mesi sei
La Corte ha calcolato il decorso del termine prescrizionale (tenendo conto dei rinvii e delle sospensioni documentate) e ha ritenuto decorso il termine al 15 gennaio 2023, dichiarando estinto il reato contestato al capo B.
Massime di principio
- La distruzione o sottrazione degli originali dei libri e delle scritture contabili, anche se esistono copie elettroniche che consentono parziale ricostruzione, può integrare la bancarotta fraudolenta documentale nella sua forma specifica; la possibilità di ricostruire i conti non esclude la sussistenza del reato.
- In cassazione non si possono proporre per la prima volta questioni di fatto o nuovi profili di colpevolezza/elemento soggettivo non sollevati in appello (art. 609 c.p.p.); tali censure sono inammissibili salvo che emergano d'ufficio e siano rilevabili dal giudice.
- Il giudice di appello può rivedere la valutazione delle attenuanti generiche anche in presenza di elementi nuovi (es. certificato del casellario aggiornato); la differente valutazione motivata non costituisce automaticamente vizio se fondata su presupposti diversi.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di peggiorare gli elementi autonomi della determinazione della pena (anche se la pena complessiva appare ridotta); un aumento di un singolo elemento sanzionatorio imputabile alla continuazione può configurare violazione del divieto.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai termini massimi previsti per il reato, alle sospensioni e ai rinvii effettivamente determinati; una corretta ricostruzione procedimentale può determinare l'estinzione del reato e l'eliminazione delle relative aggravazioni o aumenti.
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