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Sentenza

Sentenza n. 1893/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino delle opere abusive, riguardante una chiusura verticale in muratura e due tettoie aperte

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le parti in muratura della chiusura verticale residua rientrassero nell’attività edilizia libera disciplinata dall’art. 3 della legge regionale siciliana n. 16/2016. Hanno inoltre dedotto che le due tettoie aperte costituissero interventi di ristrutturazione edilizia privi di nuova volumetria e soggetti, quindi, al regime della segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il Tribunale ha rilevato d’ufficio che l’ordinanza richiamava anche l’ubicazione delle opere in fascia di rispetto stradale, nella quale l’art. 40 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vietava ogni costruzione, anche provvisoria. A fronte dell’avviso di possibile inammissibilità, i ricorrenti hanno sostenuto che tale richiamo non costituisse una motivazione autonoma e logicamente indipendente, affermando che l’unica ragione idonea a giustificare l’ordinanza ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 fosse l’accertamento dell’assenza del permesso di costruire, della totale difformità o della variazione essenziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’ordinanza impugnata era infatti sorretta da una pluralità di motivazioni, comprendente, oltre all’irregolarità edilizia delle opere, anche l’ubicazione delle stesse in una fascia di rispetto stradale soggetta a divieto di edificazione ai sensi dell’art. 40 delle norme tecniche di attuazione. Tale motivazione è stata ritenuta autonoma e idonea, da sola, a sostenere il contenuto dispositivo dell’ordinanza. In applicazione del principio di resistenza, il giudice ha affermato che, quando un provvedimento è fondato su più ragioni indipendenti, è sufficiente la validità di una sola di esse; pertanto, l’eventuale caducazione delle altre motivazioni non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’atto. Poiché i ricorrenti non avevano espressamente contestato in giudizio la motivazione relativa alla fascia di rispetto stradale, il ricorso non poteva condurre all’annullamento dell’ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal permesso o con variazioni essenziali

    La norma costituisce il fondamento dell’ordinanza di demolizione impugnata; il giudice non ha tuttavia esaminato nel merito la sussistenza dei presupposti repressivi, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata contestazione di una motivazione autonoma dell’atto.

  • art. 40 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale

    è vietata ogni costruzione anche di carattere provvisorio

    Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto stradale è stato ritenuto una motivazione autonoma e sufficiente a sostenere l’ordinanza di demolizione.

  • art. 3 legge regionale siciliana 10 agosto 2016, n. 16

    È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento della tesi secondo cui alcune opere rientrassero nell’attività edilizia libera; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’ordinanza ex art. 31 potesse riguardare soltanto interventi privi di titolo, totalmente difformi o caratterizzati da variazioni essenziali; il giudice non ha deciso tale questione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome e logicamente indipendenti, la validità di una sola di esse è sufficiente a mantenere fermo il contenuto dispositivo dell’atto.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, il ricorso è inammissibile, o comunque non può condurre all’annullamento dell’atto, se il ricorrente non contesta specificamente una motivazione autonoma idonea da sola a sostenere il dispositivo.
  • Il principio di resistenza opera anche nei confronti delle ordinanze edilizie di demolizione quando, oltre alla contestazione dell’abusività dell’opera o dell’assenza del titolo edilizio, l’amministrazione abbia autonomamente fondato l’ordine demolitorio sull’esistenza di un vincolo di inedificabilità.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione di una ragione autonoma posta a fondamento del provvedimento, assegnando previamente alle parti un termine per il contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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