Sentenza n. 643/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sulle istanze di accesso documentale e alle informazioni ambientali presentate il 31 marzo 2026 in relazione al territorio costiero e alla gestione del Ciclone Harry del gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni su un’istanza del 31 marzo 2026, trasmessa via PEC a più enti, con la quale chiedeva 17 categorie di documenti e informazioni riguardanti difesa e pianificazione costiera, demanio marittimo, protezione civile e gestione dell’emergenza Ciclone Harry. Ha dedotto: (I) violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, nonché violazione dell’obbligo di provvedere; (II) violazione del principio di massima divulgazione e del diritto all’informazione ambientale; (III) violazione della disciplina sull’accesso e degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. Ha sostenuto la propria legittimazione quale associazione ambientalista e l’interesse alla tutela dell’ecosistema costiero. L’Autorità di Bacino, il 26 maggio 2026, aveva trasmesso tardivamente soltanto il Piano della Compensazione dei Sedimenti (Decreto n. 471/2026).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. In via preliminare e assorbente, il Collegio ha ritenuto inidonea la procura stragiudiziale allegata all’istanza: era generica, priva di data e non individuava né l’amministrazione destinataria né i documenti e le informazioni specificamente demandati dal delegante al difensore. L’istanza aveva rimesso al presentatore la selezione originaria dei documenti, anche relativi a più amministrazioni e a periodi estesi; la successiva specificazione dell’ente detentore, svolta con memoria processuale, è stata giudicata tardiva e inammissibile. Il potere di rappresentanza doveva essere dimostrato nel procedimento amministrativo; non era possibile sanare ex post il difetto con ratifica, né applicare il soccorso istruttorio, riferito a irregolarità o incompletezze e non alla mancanza di un elemento essenziale quale l’imputabilità dell’istanza. Il TAR ha inoltre affermato che, anche a prescindere da tale vizio, il ricorso sarebbe infondato: le richieste, per numero, ampiezza temporale e contenuto, erano massive ed esplorative, comportavano un controllo generalizzato sull’attività amministrativa e un rilevante lavoro di elaborazione, con possibile intralcio al buon andamento. I motivi sostanziali sull’accesso ambientale e sulla trasparenza non hanno quindi condotto all’ostensione. Spese integralmente compensate. Revocata con efficacia retroattiva l’ammissione provvisoria dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del requisito di non manifesta infondatezza della pretesa.
Norme richiamate
artt. 6, commi 3 e 5, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere – dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.
L’istanza presentata da un rappresentante deve consentire all’amministrazione di verificare il potere rappresentativo mediante sottoscrizione dell’interessato o allegazione di un mandato idoneo. Il soccorso istruttorio non supplisce alla carenza dell’imputabilità giuridica dell’istanza.
art. 22, comma 1, lett. a) e d), l. 241/1990
L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.
L’accesso documentale riguarda documenti detenuti da una determinata amministrazione e avvia un procedimento autonomo di competenza dell’ente destinatario; la delega deve dunque permettere di individuare l’amministrazione e l’oggetto dell’attività rappresentativa.
art. 2 l. 241/1990
L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.
La richiesta di accesso avvia uno specifico procedimento amministrativo, che l’amministrazione destinataria e detentrice dei documenti è tenuta a concludere.
artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005
Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, «Il principio di diritto, pur enunciato con riferimento all’accesso civico documentale, costituisce, in realtà, applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno, all’esercizio del diritto soggettivo e, a ben intendere, delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento.
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali incontra limiti interni derivanti dalla buona fede e dal divieto di abuso: non è consentito impiegarlo per richieste massive, sproporzionate o esplorative che comportino un controllo generalizzato o un carico irragionevole per l’amministrazione.
art. 122 d.P.R. 115/2002
A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa fatta valere non sia manifestamente infondata.
art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002
Il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il giudice revoca l’ammissione provvisoria al patrocinio se accerta l’insussistenza dei relativi presupposti; nel caso deciso, la revoca è stata disposta con efficacia retroattiva ai sensi del comma 3.
artt. 2 e 97 Cost.
l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.).
L’esercizio dell’accesso deve essere compatibile con il buon andamento e rispettare buona fede e divieto di abuso; richieste che intralcino irragionevolmente il funzionamento amministrativo possono essere respinte.
Massime di principio
- La delega per presentare un’istanza di accesso deve attribuire in modo sufficientemente determinato il potere di agire per l’interessato; una procura generica, priva di riferimenti all’amministrazione destinataria e all’oggetto documentale, non legittima il delegato a selezionare per la prima volta i documenti e le informazioni da richiedere.
- La riferibilità dell’istanza di accesso all’interessato e il potere rappresentativo del presentatore devono risultare nel procedimento amministrativo. Il soccorso istruttorio non consente di sanare la mancanza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica dell’istanza, e non è ammessa una ratifica successiva alla sua presentazione.
- Il diritto di accesso, anche alle informazioni ambientali, non legittima richieste massive o esplorative che riguardino una quantità significativa di documenti, periodi estesi e attività di elaborazione dei dati, quando determinino un controllo generalizzato o un carico irragionevole suscettibile di pregiudicare il buon andamento amministrativo.
- L’esercizio del diritto di accesso è soggetto ai limiti interni della buona fede e del divieto di abuso del diritto, applicabili anche all’accesso ambientale; la finalità informativa non giustifica richieste sproporzionate o idonee a intralciare il funzionamento dell’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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