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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto Rettorale del 23.12.2025, comunicato in data 24.12.2025, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito “post revisione” per le iscrizioni ad anni successivi al primo del corso di studio in Medicine and Surgery per l'A.A. 2025/2026; 2) della graduatoria finale di merito (Allegato 1 al D.R. del 23.12.2025), nella parte in cui colloca la ricorrente, Dott.ssa Lea Marino (prematricola n. 73), in posizione n. 10 con giudizio “IDONEO/NON AMMESSO”, e contestualmente ammette altri candidati in posizione deteriore nella graduatoria provvisoria; 3) del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 25.12.2025, protocollata dall'Ateneo in data 29.12.2025 con n. 2025, stante l'inutile decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 25, co. 4, L. 241/1990; 4) del non conosciuto verbale della Commissione Didattica del CdS in Medicine and Surgery prot. n. 171971 del 15.12.2025, richiamato nel D.R. impugnato, nonché di ogni altro verbale relativo al riesame delle istanze di revisione, ove lesivi degli interessi della ricorrente e non conosciuti; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice e le istanze di revisione presentate dai controinteressati, e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 25.12.2025, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione ed al rilascio di copia di detti documenti, ai sensi dell'art. 116, co. 4, D.Lgs. 104/2010.

Giustizia amministrativa202600372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito post revisione per l’iscrizione ad anni successivi al primo, con collocazione della ricorrente come idonea non ammessa, nonché silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 23 dicembre 2025, la graduatoria finale nella parte in cui la colloca al decimo posto con giudizio “IDONEO/NON AMMESSO” e ammette candidati collocati in posizione deteriore, il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 25 dicembre 2025, il verbale della Commissione Didattica del corso di studio richiamato nel decreto e gli ulteriori atti relativi al riesame delle istanze di revisione. Ha chiesto inoltre l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta. In sede cautelare ha chiesto l’ammissione alle lezioni del secondo anno e l’autorizzazione a integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati controinteressati, previa comunicazione delle loro generalità da parte dell’università. L’amministrazione ha prodotto documentazione che ha consentito di individuare i candidati la cui ammissione era contestata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei tre candidati controinteressati individuati mediante la documentazione prodotta dall’università, assegnando alla ricorrente trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per notificare loro il ricorso e l’ordinanza, e ulteriori quindici giorni dal perfezionamento delle notifiche per depositarne la prova. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio ha accolto interinalmente la domanda cautelare, disponendo l’ammissione della ricorrente, con riserva e in sovrannumero, alla partecipazione alle lezioni del secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery presso l’università resistente. Ogni ulteriore decisione, comprese quella sulla domanda cautelare e quella sulle spese, è stata riservata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto interinalmente la domanda cautelare, limitandosi a disporre l’ammissione con riserva e in sovrannumero.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda di accertamento del diritto di accesso e di condanna all’esibizione e al rilascio della documentazione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l’impugnazione della graduatoria può incidere direttamente sulla posizione di candidati ammessi collocati in posizione deteriore, tali soggetti devono essere chiamati in giudizio quali controinteressati mediante integrazione del contraddittorio.
  • Qualora l’amministrazione produca documentazione idonea a consentire l’individuazione dei controinteressati, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine per notificare loro il ricorso e il provvedimento giudiziale, con successivo termine per depositare la prova delle notifiche.
  • Nelle more dell’integrazione del contraddittorio, il giudice può accordare una tutela cautelare interinale disponendo l’ammissione con riserva e in sovrannumero del candidato alla frequenza delle lezioni, senza definire in via definitiva la controversia sulla graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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