Sentenza n. 5/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti della nota di Roma Capitale - Municipio V - Direzione Tecnica - Urbanistica - Edilizia Privata avente ad oggetto: “Comunicazione di contrasto per la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i., art. 19 della L. 241/1990, pervenuta con prot. CF/2024/209015 del 23/10/2024”, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo e comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui la nota trasmessa dal V Gruppo Casilino Polizia Roma Capitale con prot. n. CF/202567545, richiamata nel provvedimento del Municipio, oggi gravato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia della SCIA per il consolidamento di una recinzione, motivata dall’asserita presenza di un vincolo archeologico e dalla carenza di documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la nota con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata per il consolidamento di una recinzione. Con il primo motivo deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale e degli artt. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento fosse generica e non identificasse adeguatamente l’attività amministrativa avviata. Con il secondo motivo sosteneva che, essendo decorsi i termini ordinari per l’esercizio dei poteri inibitori, conformativi e repressivi sulla SCIA, l’amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990, previa indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, e previa ponderazione degli interessi del destinatario; tali presupposti, secondo il ricorrente, mancavano. Con il terzo motivo deduceva l’erroneità e il travisamento dei fatti, l’assenza del vincolo archeologico invocato dal Comune, la violazione dei principi di correttezza, leale collaborazione e legittimo affidamento, nonché l’inapplicabilità del vincolo di rispetto previsto dall’art. 16, comma 5, delle N.T.A. del PRG di Roma. Contestava inoltre la necessità della relazione tecnica asseverata sulle preesistenze edilizie e affermava di avere già trasmesso gli elaborati grafici richiesti tramite la piattaforma telematica. In via preliminare il ricorrente eccepiva la tardività della memoria cautelare del Comune, depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione sulla tardività della memoria di Roma Capitale: applicando l’art. 55, comma 5, c.p.a. e l’art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione del c.p.a., ha ritenuto tardivo e inutilizzabile il deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, disponendone lo stralcio. Nel merito ha respinto il primo motivo. Da un lato, la comunicazione di avvio risultava comunque inviata al ricorrente l’11 luglio 2025; dall’altro, il potere repressivo in materia edilizia è stato qualificato come vincolato, sicché, secondo il principio richiamato, non sarebbe necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di misure repressive edilizie. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Dalla nota della Soprintendenza del 25 marzo 2025 risultava inequivocabilmente che la particella interessata non era gravata da vincoli archeologici ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004. Poiché il vincolo e la mancata acquisizione del nulla osta erano stati posti dal Comune a fondamento della declaratoria di inefficacia della SCIA, l’erronea rappresentazione del presupposto decisivo rendeva invalido il provvedimento e ne evidenziava il difetto di motivazione. Inoltre, decorso il termine per l’esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA, l’intervento amministrativo tardivo avrebbe richiesto la sussistenza delle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990, inclusa la motivazione sulle ragioni di interesse pubblico concreto e la ponderazione degli interessi confliggenti; motivazione che il provvedimento non conteneva. Il vizio non era superato dalla contestata carenza documentale, poiché gli elaborati grafici ante e post operam risultavano comunque prodotti dal ricorrente in riscontro alla comunicazione di avvio. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’atto, fatta salva la possibilità per Roma Capitale di riesaminare le circostanze giuridico-fattuali, in particolare l’eventuale incidenza del vincolo di rispetto derivante dalla vicinanza ai resti dell’Acquedotto Alessandrino secondo l’art. 16, comma 5, delle N.T.A. del PRG. Roma Capitale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 55, comma 5, c.p.a.
le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio
Il termine per il deposito delle memorie cautelari deve essere computato a ritroso secondo la regola dei giorni liberi.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo
Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile è considerato tardivo ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze.
art. 19 l. 241/1990
La SCIA consente l’esercizio dei poteri amministrativi di controllo e repressione nei limiti e secondo le condizioni previste dalla disposizione; decorso il termine ordinario, l’intervento richiede i presupposti dell’art. 21-nonies.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Decorso il termine previsto per i poteri inibitori, conformativi e repressivi sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto ricorrendo le condizioni dell’autotutela decisoria.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’esercizio tardivo dei poteri sulla SCIA richiede la presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, nonché la ponderazione degli interessi coinvolti e un’adeguata motivazione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dal provvedimento comunale quale base normativa della SCIA edilizia, ma l’atto è stato annullato per l’erroneità dei presupposti e il difetto di motivazione.
art. 16, comma 5, N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale
La sua eventuale applicazione, con riguardo alla prossimità ai resti dell’Acquedotto Alessandrino, è stata lasciata al riesame dell’amministrazione dopo l’annullamento dell’atto.
parte seconda d.lgs. 42/2004
La nota della Soprintendenza ha escluso l’esistenza, sulla particella interessata, di un vincolo di tutela archeologica ai sensi della disciplina dei beni culturali.
Massime di principio
- Decorso il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori, conformativi e repressivi sulla SCIA, l’amministrazione può adottare misure incidenti sull’attività segnalata soltanto ricorrendo le condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990, con motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e ponderazione degli interessi del destinatario; non è sufficiente il mero ripristino della legalità.
- Un provvedimento che dichiari inefficace una SCIA sulla base dell’esistenza di un vincolo archeologico è illegittimo quando dagli atti dell’autorità preposta alla tutela risulti l’inesistenza del vincolo sulla particella interessata, trattandosi di un presupposto decisivo dell’intervento amministrativo.
- L’erronea individuazione del presupposto fattuale posto a fondamento della declaratoria di inefficacia della SCIA determina anche un difetto di motivazione, poiché l’amministrazione non dimostra l’interesse pubblico concreto che giustificherebbe l’esercizio tardivo del potere.
- Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile per il deposito di memorie cautelari si considera eseguito il giorno successivo ed è quindi tardivo e inutilizzabile ai fini del giudizio.
- L’annullamento della declaratoria di inefficacia della SCIA non impedisce all’amministrazione di procedere a un nuovo esame delle circostanze giuridiche e fattuali, purché il riesercizio del potere sia fondato su presupposti corretti e adeguatamente motivato.
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