Cassazione Penale, Sentenza n. 45119/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente, tramite difesa, denunciava plurimi vizi di motivazione (in parte mancante, in parte illogica e contraddittoria) e il travisamento delle intercettazioni; l'erronea attribuzione al ricorrente del progetto di importazione di hashish dalla Spagna, progetto che sarebbe tipico di Caravetta Angelo e non concretizzatosi; la qualificazione di una somma di 2.000 euro come provento di spaccio mentre la difesa la riteneva una dazione occasionale per un favore; l'assenza di elementi che dimostrassero contributi stabili, continui e consapevoli del ricorrente all'associazione; l'erronea applicazione degli artt. 110 c.p. e 74 d.P.R. 309/1990 (sostenendo che il ricorrente fosse coinvolto solo in un episodio e che ciò non basti a integrare la partecipazione associativa stabile); la mancata valutazione della ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 (diminuita operatività, quantità non dimostrate) e la carenza della prova dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo la sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico riconducibile a Caravetta Angelo, ha giudicato la motivazione dell'ordinanza impugnata insufficiente, apparente e meramente assertiva quanto alla partecipazione specifica di Daniele Caravetta. In particolare, la Corte ha osservato che l'ordinanza si è limitata a rinviare alla 'genetica' e alla richiesta cautelare senza spiegare in modo adeguato e puntuale gli elementi che dimostrino la stabilità, la continuità e il contributo concreto del ricorrente al programma associativo (salvo un unico episodio di dubbia natura). La mancanza di adeguata risposta alle censure difensive e il travisamento/insufficiente analisi delle intercettazioni hanno portato all'annullamento dell'ordinanza impugnata e al rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, con l'indicazione di colmare le lacune argomentative.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza dell'associazione guidata da Caravetta Angelo, ma ha ritenuto che non fosse adeguatamente motivato il collegamento partecipativo stabile e concreto del ricorrente rispetto agli elementi richiesti dall'articolo (stabilità e contributo all'organizzazione). Va anche valutata, se pertinente, l'ipotesi lieve di cui al comma 6 quando l'attività è limitata.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Prevede le pene per il traffico di stupefacenti (delitti-fine). L'ordinanza aveva contestato reati-fine riconducibili al gruppo; la Corte ha posto l'accento sul fatto che la mera emersione di reati-fine non sostituisce la necessaria motivazione sul ruolo specifico del singolo indagato nell'associazione.
Codice Penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato. La difesa denunciava errata applicazione in quanto il ricorrente sarebbe stato coinvolto solo in un episodio. La Corte ha richiamato la necessità di provare, oltre al concorso nel reato-fine, il contributo concreto e la sua rilevanza rispetto alla struttura associativa.
Massime di principio
- L'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche attraverso intercettazioni, sequestri e servizi, ma per imputare la partecipazione associativa a un singolo indagato è necessaria una motivazione puntuale che dimostri stabilità, continuità o un contributo operativo apprezzabile alla realizzazione del programma criminoso.
- La mera adesione verbale o l'interesse a un progetto criminoso, senza riscontri concreti (attività ripetute, ruoli esecutivi, finanziamenti o funzioni organizzative), non basta a fondare la misura cautelare per associazione; il giudice deve spiegare in che modo gli elementi acquisiti concretizzino l'affectio societatis del singolo.
- Un singolo episodio-reato (reato-fine) può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione associativa solo se, per la natura e le modalità della condotta, emerge chiaramente il ruolo operativo e fiduciario del soggetto nelle dinamiche del gruppo.
- Le ordinanze cautelari devono rispondere in modo specifico alle censure difensive e non limitarsi a rimandi generici alle risultanze investigative o all'ordinanza genetica; la carenza di motivazione sulle ragioni per cui le risultanze configurano la partecipazione associativa legittima l'annullamento e il rinvio.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) il giudice deve considerare la durata e la concreta operatività dell'attività contestata, nonché l'eventuale assenza di precedenti penali e la mancanza di condotte successive che dimostrino la continuità dell'attività criminosa.
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