Sentenza n. 5218/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa concessione di provvedimento cautelate: 1) Della determinazione n 664 del 30.3.26, del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto “contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguente agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 13.12.24 rubricato “misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” (pubb. g.u. nr. 6 del 09.01.25) - approvazione graduatoria delle istanze pervenute.; 2) Del provvedimento reso dal Comune di Pozzuoli-Città Metropolitana di Napoli-Direzione 5 “Coordinamento Urbanistica-Governo del Territorio” - UOC Sportello per l'Edilizia-Edilizia privata (Comune di Pozzuoli -c_g964-reg_ufficiale-0048517-uscita - del 07/04/2026 - 12:52 -riservato) non notificato alla ricorrente, col quale si rigetta l'istanza di contributo pubblico di cui al D.M. 13/12/24, per mancato adempimento alla richiesta di integrazione documentale attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art.9 bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii (art.7,comma 4 D.M. 13/12/24); 3) della nota con in intestazione “istruttoria domanda di contributo”, datata 5.3.26, trasmessa in parziale ottemperanza di richiesta di accesso agli atti dal Comune di Pozzuoli in data 29.5.26 - all 5. 4) in subordine del Decreto del 13/12/24, del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del mare, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sisma degli edifici residenziali inagibili”, in Gazz. Uff. 9 gennaio 2025, n. 6 - all 6. 5) di ogni eventuale altro atto propedeutico e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica dell'edificio, approvazione della graduatoria e atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Pozzuoli alla domanda di contributo prevista dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e dal decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, relativo agli interventi di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili a seguito degli eventi sismici del 2024 e del 2025. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dal mancato adempimento alla richiesta di integrazione documentale. La ricorrente ha dedotto di avere prodotto tutta la documentazione necessaria, lamentando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata, ha sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato, e ha contestato la legittimità del decreto interministeriale nella parte in cui non avrebbe consentito l'erogazione separata del contributo per le parti comuni o per immobili con difformità sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure contro il decreto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La disciplina del contributo configura una fattispecie legale tipica e vincolata: la normativa individua puntualmente beneficiari, requisiti oggettivi, interventi ammissibili, stato di inagibilità, nesso causale con l'evento sismico, stato legittimo dell'immobile, documentazione e criteri di determinazione del contributo. Il Comune deve quindi svolgere meri accertamenti vincolati, senza esercitare un potere discrezionale di comparazione degli interessi o di selezione qualitativa dei beneficiari. La formazione della graduatoria, anche in presenza di risorse limitate, non muta la natura della posizione soggettiva: essa costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei sulla base di criteri predeterminati, mentre la disponibilità finanziaria opera quale elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non quale limite esterno a un potere discrezionale. La controversia riguarda pertanto un diritto soggettivo patrimoniale al contributo. Essa non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, perché l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica e non l'uso o l'assetto del territorio; la verifica dello stato legittimo dell'immobile è soltanto un presupposto del contributo. Anche la censura subordinata contro il decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non trasforma la controversia in un'autonoma impugnazione di un atto normativo o regolamentare. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024
Costituisce la base legislativa del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.
decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Disciplina puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo dell'immobile, documentazione, criteri di calcolo, graduatoria e limiti delle risorse, configurando un'attività amministrativa vincolata.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla disponibilità del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall'intervento su edifici con più unità immobiliari abitate
La graduatoria applica criteri oggettivi e predeterminati, diretti a massimizzare l'effetto sociale delle risorse limitate, senza comportare una selezione discrezionale o qualitativa dei progetti.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Individua il parametro normativo dello stato legittimo dell'immobile, la cui documentazione costituisce requisito per l'accesso al contributo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario, ai fini della translatio iudicii, entro il termine indicato dal giudice amministrativo.
art. 103 Cost.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie indicate dalla Costituzione non è automaticamente estensibile alle controversie patrimoniali prive di un'espressa previsione legislativa.
Massime di principio
- Quando la legge e la normativa attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, documentazione, criteri di ammissibilità e misura di un contributo pubblico, attribuendo all'amministrazione il compito di svolgere meri accertamenti vincolati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La formazione di una graduatoria non comporta di per sé l'esistenza di un potere discrezionale né trasforma il diritto al beneficio in interesse legittimo, quando la graduazione avvenga mediante criteri oggettivi e predeterminati, senza valutazioni comparative sulla qualità dei progetti o sugli interessi coinvolti.
- La limitatezza delle risorse finanziarie e la subordinazione del beneficio alla disponibilità della provvista non costituiscono, in un sistema vincolato, un limite esterno a un potere amministrativo discrezionale, ma possono integrare un elemento della fattispecie costitutiva del diritto al contributo.
- Una controversia sul riconoscimento di un contributo post-sismico resta controversia su una prestazione patrimoniale, estranea alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, anche se tra i requisiti del beneficio rientra la verifica dello stato legittimo dell'immobile.
- L'impugnazione subordinata della disciplina attuativa del contributo non attribuisce giurisdizione al giudice amministrativo quando la censura è strumentale all'ottenimento della stessa provvidenza economica e il petitum sostanziale rimane l'accertamento della spettanza del contributo.
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