Cassazione Civile, Ordinanza n. 24116/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino indiano aveva presentato in Italia domanda di protezione internazionale. L'Unità Dublino, rilevato che egli aveva ottenuto in Spagna un visto valido e ottenuta l'accettazione della richiesta di presa in carico da parte della Spagna ai sensi del Regolamento Dublino III, disponeva il trasferimento verso tale Stato membro. Il richiedente impugnava davanti al Tribunale il provvedimento di trasferimento deducendo violazione dell'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013, degli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento e dell'art. 17, nonché il Tribunale rigettava. In cassazione proponeva tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 in combinato con l'art. 17 del Regolamento Dublino III; violazione dell'art. 29, commi 1 e 2, del medesimo regolamento. Nelle more, il difensore comunicava che lo Stato italiano aveva riconosciuto la propria competenza ed aveva poi accolto la domanda di protezione internazionale, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, ritenendo che la sopravvenuta decisione dello Stato italiano di assumere la competenza ed accogliere la domanda di protezione internazionale avesse fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia sulla legittimità del decreto di trasferimento. Ha escluso la cessazione della materia del contendere in senso tecnico, perché essa presuppone una concorde presa d'atto delle parti del mutamento sopravvenuto, mancante nel caso concreto; ha però dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non si era difeso con controricorso. È stato inoltre precisato che la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato. Non è stata fatta attestazione sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia non è stata resa nel merito del ricorso ma per inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge nel decreto di trasferimento
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 17 del Regolamento Dublino III
art. 17 Regolamento (UE) n. 604/2013
richiamato dal ricorrente come base della censura sulla facoltà discrezionale di esame della domanda
art. 29, commi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 604/2013
dedotto come violato con riferimento alla disciplina del trasferimento e dei relativi termini
art. 3, par. 2, Regolamento (UE) n. 604/2013
richiamato nella fase di merito come norma asseritamente violata
artt. 4 e 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
richiamati nella fase di merito come norme asseritamente violate
art. 27 Regolamento (UE) n. 604/2013
base del ricorso avverso il provvedimento di trasferimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in cassazione, spetta al giudice indicato dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato va attestato solo quando la decisione rientra nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere presuppone una concorde presa d'atto di tutte le parti del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale; se tale concorde deduzione manca, il giudice di legittimità non può dichiararla sulla base di un autonomo accertamento in fatto delle sopravvenienze.
- L'interesse ad impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se, per effetto di fatti sopravvenuti, la decisione impugnata non è più idonea a incidere sulla posizione sostanziale del ricorrente, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta decisione dell'amministrazione di assumere la competenza sull'esame della domanda e di accoglierla può rendere attuale la carenza di interesse alla decisione sulla legittimità del precedente provvedimento di trasferimento.
- La liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato segue la disciplina speciale dell'art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002 ed è rimessa al giudice individuato da tale norma, non già al giudice di legittimità che dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24046/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24053/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24054/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24059/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24068/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →