Tribunale, Sentenza T-67/20
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 10 March 2021. — Hauz 1929 Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark HAUZ NEW YORK – Earlier EU word mark HOUZZ – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-67/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Hauz 1929 Ltd contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio HAUZ NEW YORK per i prodotti di classe 20. La Corte ritiene corretto il giudizio di rischio di confusione con il marchio anteriore HOUZZ, in ragione dell’identità dei prodotti e della somiglianza complessiva dei segni. Viene inoltre confermata la ripartizione del pubblico rilevante e la valutazione della distintività del marchio anteriore. Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Marchio dell’Unione europea HAUZ NEW YORK contro HOUZZ: valutazione del rischio di confusione per i prodotti di classe 20 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, tra il marchio figurativo richiesto HAUZ NEW YORK e il marchio anteriore verbale HOUZZ per i prodotti di classe 20, alla luce della valutazione del pubblico di riferimento, della distintività del marchio anteriore, della somiglianza dei segni e della presunta coesistenza pacifica dei marchi.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste un rischio di confusione per i prodotti di classe 20 quando i segni presentano una somiglianza visiva media, una somiglianza fonetica elevata e, per una parte significativa del pubblico, anche una somiglianza concettuale, soprattutto se i prodotti sono identici e il marchio anteriore ha almeno un grado di distintività normale per una parte del pubblico rilevante. La presenza dell’elemento aggiuntivo "NEW YORK" nel marchio richiesto, essendo secondario e poco distintivo, non elimina il rischio di confusione; la pretesa coesistenza pacifica, limitata nel tempo e nello spazio, non è sufficiente a escluderlo. Il ricorso è pertanto respinto.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea HAUZ NEW YORK contro HOUZZ: rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso concerne il segno figurativo HAUZ NEW YORK e il marchio anteriore verbale HOUZZ, con riferimento ai prodotti di classe 20.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 13 dicembre 2017 Hauz 1929 Ltd ha chiesto la registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea HAUZ NEW YORK per prodotti delle classi 20, 24 e 27. Contro la domanda Houzz, Inc. ha proposto opposizione sulla base del marchio dell’Unione europea anteriore HOUZZ e del marchio del Regno Unito HOUZZ, facendo valere l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La Divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e ha respinto la registrazione per tutti i prodotti contestati. In appello, la quinta commissione di ricorso ha annullato la decisione solo per i prodotti delle classi 24 e 27, ma ha confermato il rigetto per la classe 20, ritenendo sussistente il rischio di confusione.
Questioni sollevate
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza ha contestato:
- il livello di attenzione del pubblico di riferimento;
- la valutazione della distintività del marchio anteriore;
- la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni;
- la valutazione globale del rischio di confusione;
- la rilevanza della presunta coesistenza pacifica dei marchi.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per effetto dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di tutela del marchio anteriore.
Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. La pronuncia ricorda anche che le condizioni di identità/somiglianza dei segni e dei prodotti sono cumulative.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale dell’Unione europea, comprensivo di consumatori anglofoni, germanofoni e di consumatori che non conoscono tali lingue. Il Tribunale conferma tale definizione.
Quanto al livello di attenzione, viene ritenuto corretto distinguere tra:
- livello in sostanza elevato per "beds" e "mattresses";
- livello medio per le altre categorie di prodotti in classe 20, ossia "furniture and furnishings" e "pillows and cushions".
Il Tribunale osserva che nella categoria dell’arredamento vi sono anche beni di uso comune ed economici, sicché non si può presumere un’attenzione elevata per tutti i prodotti solo per il loro prezzo, la frequenza di acquisto o l’importanza dell’uso domestico.
Confronto dei prodotti
Non è controverso, e comunque è corretto, che i prodotti in classe 20 oggetto della domanda siano identici a quelli coperti dal marchio anteriore HOUZZ. Questo elemento pesa in modo decisivo nella valutazione complessiva del rischio di confusione.
Confronto dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza media. Il segno richiesto contiene il termine "hauz" in posizione dominante, scritto con caratteri più grandi e in evidenza, mentre "new york" compare in caratteri molto più piccoli. Tra "houzz" e "hauz" esistono forti somiglianze grafiche, poiché condividono tre lettere su quattro o cinque e la stessa sequenza iniziale e finale.
L’elemento "new york" deve essere preso in considerazione, ma ha ruolo secondario e scarsa distintività, poiché evoca soltanto un luogo geografico o uno stile. Gli elementi figurativi del marchio richiesto non sono tali da alterare l’impressione complessiva.
Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza elevata. A seconda della pronuncia, il marchio anteriore può essere letto come "ha-uz" o "houz", mentre il marchio richiesto, se pronunciato nella sua interezza, suona "ha-uz new york". L’elemento "new york" è verosimilmente omesso nella prassi, poiché secondario e descrittivo/evocativo.
Sul piano concettuale, per una parte significativa del pubblico anglofono o germanofono i termini "houzz" e "hauz" evocano il concetto di "house"/"Haus". Per il resto del pubblico, la comparazione resta neutra. L’elemento "new york" non incide in modo significativo sulla comparazione; analogamente, la tesi della ricorrente secondo cui il marchio anteriore evocherebbe il sonno per la presenza di "zz" viene respinta.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale conferma che il marchio anteriore ha un grado di distintività basso per il pubblico anglofono e germanofono, poiché viene percepito come richiamo alla parola "house"/"Haus", in relazione alla funzione dei prodotti. Per il pubblico che non conosce tali lingue, invece, il marchio ha distintività normale, perché la grafia "houzz" ostacola la comprensione immediata del significato.
La Corte ribadisce che una semplice misspelling non basta, di per sé, a conferire un alto grado di distintività; al contrario, non è sufficiente neppure a escludere l’associazione concettuale con la parola di riferimento.
Valutazione globale del rischio di confusione
La valutazione globale è confermata sulla base della combinazione di fattori: identità dei prodotti, somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata, somiglianza concettuale per una parte del pubblico e distintività almeno normale del marchio anteriore nei confronti del resto del pubblico.
Il Tribunale osserva che la maggiore o minore incidenza del profilo visivo o fonetico dipende dalle modalità di commercializzazione dei prodotti, ma anche se il pubblico presta attenzione soprattutto all’aspetto visivo, la somiglianza rimane comunque sufficiente. La somiglianza fonetica non può essere trascurata e, per una parte significativa del pubblico, il rischio di confusione è concreto.
Coesistenza pacifica
La ricorrente invocava la coesistenza pacifica dei segni. Il Tribunale respinge l’argomento perché gli elementi prodotti dimostrano soltanto una circolazione limitata del segno contestato, per uno o due anni e in pochi Stati membri o Paesi, circostanza insufficiente per provare che il pubblico rilevante distingua i segni come provenienti da imprese diverse.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata nella parte relativa alla classe 20. La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO; quanto alle spese del procedimento amministrativo, resta ferma la disciplina contenuta nella decisione impugnata poiché il ricorso è stato respinto.
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