Sentenza n. 7383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 4153 del 15 dicembre 2025, resa inter partes, concernente la regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 4153 del 15 dicembre 2025, che aveva annullato la deliberazione ARERA n. 550/2016/R/gas sulla regolazione tariffaria del trasporto e dispacciamento del gas per il periodo 2010-2013
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ARERA ha impugnato la sentenza del TAR che, riuniti i giudizi di ottemperanza e di annullamento, aveva respinto la censura di tardività della riassunzione e accolto le contestazioni alla deliberazione n. 550/2016/R/gas, annullandola. L’appellante ha dedotto: (I) l’improcedibilità del giudizio di primo grado perché la riassunzione, avvenuta 28 giorni dopo la comunicazione della sentenza, avrebbe dovuto rispettare il termine di 30 giorni dimezzato in ragione del rito speciale; (II) l’erroneità dell’accoglimento del VI motivo, sostenendo che la deliberazione aveva correttamente riesercitato il potere in esecuzione dei giudicati, che il rapporto capacity/commodity 90:10 e il riferimento alla distanza dal baricentro erano coerenti con i costi effettivi del servizio e che la riduzione delle aree di uscita non penalizzava gli operatori attivi nel Sud; (III) l’inammissibilità dei motivi aggiunti non impugnatori relativi a flussi e controflussi, diametro dei gasdotti e ruolo di Snam, perché estranei al thema decidendum dell’ottemperanza e diretti contro criteri regolatori già contenuti in atti risalenti. La società appellata aveva contestato la regolazione tariffaria, lamentando l’aumento sproporzionato degli oneri per gli importatori, in particolare per quelli che utilizzavano punti di ingresso nel Sud, e deducendo disparità connessa alle caratteristiche dei gasdotti e ai criteri di riparto tariffario.
La decisione
L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; il ricorso di primo grado è respinto. Il primo motivo è respinto: si applica il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 105, comma 3, c.p.a. per la riassunzione conseguente alla rimessione al primo giudice, non il termine dell’art. 15, comma 4, c.p.a. dimidiato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.; la riassunzione era quindi tempestiva. È invece accolto il secondo motivo quanto alla contestazione del criterio capacity/commodity: in base alla natura del servizio e alla prevalenza dei costi fissi di capitale, è ragionevole attribuire peso prevalente alla componente capacity, e nel caso concreto non erano stati forniti rilievi specifici idonei a dimostrare l’erroneità del rapporto 90:10. Il precedente relativo agli operatori alto consumanti non era applicabile, non risultando che l’importatore avesse tale qualifica. È inoltre ritenuta non conferente, rispetto al giudicato da eseguire, la questione della riduzione delle aree di exit, non trattata dalla sentenza n. 2888/2015; le ulteriori deduzioni di ARERA su tale profilo sono assorbite. Il terzo motivo è accolto: i motivi aggiunti relativi a flussi e controflussi, diametro e ruolo di Snam introducevano contestazioni autonome contro criteri regolatori estranei al quadro censorio cristallizzato nel giudizio di ottemperanza e non potevano essere recuperati sostenendo di averli conosciuti soltanto attraverso deliberazioni relative a periodi regolatori successivi. Restano assorbite le ulteriori contestazioni di merito sui motivi aggiunti. Spese del doppio grado compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 105, comma 3, c.p.a.
Ebbene, tale eccezione risulta infondata, in quanto, come evidenziato dal T.a.r., trova applicazione non l’art. 15, comma 4, c.p.a., ma l’art. 105, comma 3, del c.p.a. secondo cui “Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza”.
La riassunzione conseguente alla rimessione al giudice di primo grado è soggetta al termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 105, comma 3, c.p.a.; non si applica il termine previsto per la riassunzione a seguito di declinatoria di competenza.
art. 119 c.p.a.
Ebbene, tale eccezione risulta infondata, in quanto, come evidenziato dal T.a.r., trova applicazione non l’art. 15, comma 4, c.p.a., ma l’art. 105, comma 3, del c.p.a. secondo cui “Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza”.
La dimidiazione del termine prevista per il rito speciale non comporta l’applicazione del termine dell’art. 15, comma 4, c.p.a. quando la riassunzione ricade nella fattispecie disciplinata dall’art. 105, comma 3, c.p.a.
art. 23, comma 3, d.lgs. 164/2000
Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.
La disciplina impone di considerare capacità impegnata, distanza e quantità trasportata, nonché di determinare le tariffe in modo da attenuare le penalizzazioni territoriali; la sentenza non ricava tuttavia da tale disposizione l’illegittimità del rapporto 90:10 in assenza di specifici rilievi che ne dimostrino l’erroneità nel caso concreto.
art. 38, comma 2-bis, d.l. 83/2012
Tale passaggio motivazionale della sentenza lascia intendere che non è suscettibile di essere contestata ex se la semplice utilizzazione del rapporto 90:10 dovendo tale rilievo essere suffragato da precisi rilievi che denotino l’erroneità di tale criterio, rilievi che non trovano riscontro nel caso in esame.
Il rapporto tariffario 90:10 non è di per sé illegittimo; la sua contestazione deve essere supportata da rilievi specifici che ne dimostrino l’erroneità. Le misure di flessibilità ed economicità previste per gli operatori alto consumanti non sono estese, in questa decisione, a un operatore per il quale tale qualifica non risulta.
Massime di principio
- Nel giudizio di riassunzione conseguente alla rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., il termine applicabile è quello perentorio di novanta giorni stabilito dal comma 3, non il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. per la riassunzione a seguito di declinatoria di competenza.
- Nella regolazione tariffaria di un servizio di trasporto del gas caratterizzato dalla prevalenza dei costi fissi di capitale, può essere ragionevole attribuire alla componente capacity un peso preponderante rispetto alla componente commodity; il rapporto 90:10 non è illegittimo in sé e deve essere censurato mediante specifici rilievi che ne dimostrino l’erroneità nel caso concreto.
- Le misure tariffarie di flessibilità ed economicità previste a favore degli operatori alto consumanti non possono essere invocate da un operatore se non risulta dimostrato che esso possieda tale qualifica.
- Il giudizio di ottemperanza è delimitato dal contenuto del giudicato da eseguire: non vi possono essere introdotte contestazioni autonome contro criteri regolatori o atti estranei al quadro definito dalla pronuncia ottemperanda, né rilievi su profili che quella pronuncia non ha esaminato possono essere ricondotti all’esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1093/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 4488/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 184/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →