Sentenza del 20/02/2019 n. 4926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'applicazione dell'aliquota massima dell'accisa, sostenendo che il prodotto fosse destinato all'estrazione di reflui altobollenti per impianti di smaltimento e che l'imposta dovesse essere determinata in base alla reale destinazione d'uso. In Cassazione ha inoltre censurato la CTR per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione della comunicazione dell'Agenzia del 14 maggio 2008, qualificandola come mera comunicazione di servizio anziché come diniego espresso di rimborso. La società ha contestato anche la limitazione temporale del rimborso ai versamenti successivi al 2 aprile 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della società, ritenendo che la comunicazione dell'Agenzia contenesse un rigetto espresso della richiesta di rimborso e fosse quindi autonomamente impugnabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, così come il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non è stato quindi riconosciuto definitivamente il rimborso, ma la società ha ottenuto la riapertura del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), art. 21, comma 5
La società invocava la norma per sostenere che l'accisa dovesse essere applicata considerando la destinazione d'uso effettiva del prodotto e non automaticamente l'aliquota massima.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), art. 14
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla disciplina del rimborso delle accise.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La Corte ha ritenuto impugnabile autonomamente il provvedimento dell'Agenzia perché esprimeva un diniego di rimborso e produceva un effetto lesivo immediato, anche se formalmente qualificato dall'ufficio come comunicazione di servizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
È stato richiamato in relazione ai termini per impugnare il rifiuto, espresso o tacito, del rimborso.
Codice civile, art. 2033
Richiamato in relazione alla ripetizione dell'indebito, quale possibile fondamento della richiesta di restituzione delle somme versate.
Codice civile, art. 2946
Richiamato in relazione al termine ordinario di prescrizione del diritto alla restituzione.
Codice civile, art. 2967
Richiamato con riferimento all'onere della prova gravante sulla parte che intende far valere il diritto al rimborso.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Invocati dall'Agenzia nel ricorso incidentale per contestare la motivazione della sentenza; il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto dell'amministrazione sia impugnabile conta il suo contenuto sostanziale e l'effetto prodotto, non la denominazione formale utilizzata dall'ufficio.
- Una comunicazione che dichiara espressamente insussistenti i presupposti per il rimborso costituisce, in linea generale, un diniego espresso e può essere autonomamente impugnata.
- Quando il giudice d'appello qualifica un atto come non impugnabile ignorandone il contenuto testuale e la portata lesiva, la motivazione può risultare contraddittoria e la sentenza può essere cassata con rinvio.
- La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo del diritto sostanziale al rimborso: il giudice di rinvio deve ancora esaminare gli altri profili rilevanti.
- Le questioni dipendenti dal motivo accolto, come la decorrenza temporale del rimborso, possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.
- In controversie su accise e rimborsi è essenziale conservare le istanze, le risposte dell'amministrazione e le prove della destinazione d'uso del prodotto, poiché tali elementi incidono sia sull'impugnabilità dell'atto sia sul merito della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 439 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →