Ordinanza n. 688/2026 - Ancona, Sezione 2
per l''annullamento - del diniego implicito - silenzio rigetto - dell’Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e del Centro Autismo, ciascuno per la propria competenza, di presa in carico dei ricorrenti, affetti da Autismo di grado 3, mediante erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali domiciliari e nei contesti di vita, specifico per la patologia di cui soffrono i tre bambini come prescritto dal Policlinico Gemelli di Roma, nonché richiesto con pec del 18.06.2024; - del silenzio inadempimento serbato dall’Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e dal Centro Autismo, ciascuno per la propria competenza, sull’istanza formulata dai ricorrenti a mezzo pec del 18.06.2024 per il tramite del loro procuratore finalizzata ad ottenere la presa in carico dei minori mediante erogazione del trattamento ABA; -nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria dell’AST di -OMISSIS- e del Centro Regionale Autismo di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi dei minori; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 ottobre 2024: della relazione della AST di -OMISSIS- del 18 settembre 2024 e della relazione del Centro Autismo del 26.09.2024 - DINIEGO ABA Per quanto riguarda l’istanza/ricorso per motivi aggiunti del 17 dicembre 2024 -per l’esatta esecuzione, ex art. 59 cpa, dell’ordinanza del Tar Marche n. -OMISSIS- per l’annullamento - dei piani terapeutici emessi dall’AST -OMISSIS- in favore dei minori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- datati 02.12.2024 e consegnati ai ricorrenti in data 09.12.2024 con relative schede allegate, recanti n. protocollo -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito e silenzio-inadempimento sulla presa in carico dei minori mediante trattamento ABA, nonché piani terapeutici che prevedono tre ore settimanali di trattamento ABA
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il diniego, anche implicito, e il silenzio serbato sulle istanze del 18 giugno 2024 volte a ottenere la presa in carico dei tre minori mediante trattamento ABA per quindici ore settimanali, in modalità domiciliare e nei contesti di vita, come indicato dal Policlinico Gemelli di Roma. Con motivi aggiunti hanno impugnato le relazioni dell’Azienda sanitaria e del Centro Autismo recanti il diniego del trattamento e, successivamente, i piani terapeutici predisposti nel dicembre 2024 in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare. I piani prevedevano tre ore settimanali di intervento ABA presso un centro specializzato; i ricorrenti ne hanno dedotto l’insufficienza rispetto alle esigenze riabilitative dei minori, la non adeguata disciplina delle modalità di fruizione delle ore, l’assenza di supervisione e la significativa difformità rispetto alle quindici ore suggerite dal Policlinico Gemelli. Il giudizio aveva già richiesto plurimi tentativi di nomina di un CTU e di un verificatore, tutti non portati a compimento per rinuncia o rifiuto degli incaricati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento e non ha ancora stabilito se il numero e le modalità del trattamento ABA indicati nei piani terapeutici siano adeguati. Ha ritenuto necessario acquisire un approfondimento tecnico, anche alla luce dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 991/2025, che aveva disposto l’erogazione provvisoria del trattamento ABA accordando prevalenza all’interesse immediato dei minori. Preso atto del rifiuto del verificatore precedentemente designato, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., nominando una neuropsichiatra infantile specializzata nella materia. Il CTU dovrà verificare se tre ore settimanali di intervento educativo ABA in un centro specializzato, considerate anche le ulteriori attività riabilitative svolte nei diversi ambienti di vita e l’eventuale inserimento scolastico dei minori non ancora in età dell’obbligo, siano sufficienti rispetto agli obiettivi dei piani terapeutici; in caso negativo, dovrà individuare il numero di ore necessario e le migliori modalità di fruizione. Sono state disciplinate le facoltà delle parti, l’accesso del CTU agli atti e alla documentazione, il contraddittorio tecnico, le eventuali visite e i termini per la relazione provvisoria, le osservazioni delle parti e la relazione finale. È stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti un anticipo di 300 euro sul compenso del CTU. L’udienza pubblica del 17 dicembre 2026 è stata confermata. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Richiamato in relazione all’istanza, formulata in alternativa ai motivi aggiunti, per l’esecuzione di una precedente ordinanza cautelare.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per la precedente disposizione di una verificazione istruttoria.
art. 67 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la consulenza tecnica d’ufficio, per la disciplina delle operazioni peritali, dei termini e dell’anticipo sul compenso.
art. 193, comma 2, c.p.c.
di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità
Richiamato, tramite l’art. 67, comma 4, c.p.a., per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alle disposizioni sul trattamento di categorie particolari di dati, per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione su un trattamento sanitario riabilitativo dipende dall’attendibilità e correttezza di valutazioni tecniche specialistiche dell’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per acquisire elementi scientifici necessari alla definizione del merito.
- Nel valutare l’adeguatezza di un piano riabilitativo individuale, la necessità e la quantità delle prestazioni non possono essere determinate considerando isolatamente una singola attività, ma devono essere apprezzate in relazione agli obiettivi terapeutici complessivi e agli ulteriori interventi svolti nei diversi ambienti di vita dell’assistito.
- La consulenza tecnica d’ufficio deve assicurare il contraddittorio tecnico: il CTU trasmette alle parti lo schema della relazione, esamina le osservazioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse nella relazione finale.
- In presenza di dati relativi alla salute, la diffusione di un provvedimento giurisdizionale deve essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati, nei presupposti indicati dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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