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Sentenza

Sentenza n. 617/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità della valutazione delle risposte ai quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta considerata corretta dalla commissione per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei selezionata. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta indicata dalla commissione, dovesse considerarsi corretta anche quella da lei fornita, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riguardo alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova, ovvero neutralizzazione dei quesiti controversi.

La decisione

Nel corso del giudizio la commissione esaminatrice, riconvocata dall'A.S.L. per verificare le contestazioni, ha adottato il verbale del 16 marzo 2026 attribuendo 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato e ha rideterminato la graduatoria. La ricorrente ha così conseguito un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale riesame avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e che ricorresse non la sopravvenuta carenza di interesse, bensì la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'A.S.L. è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    Prevede, secondo la sentenza, la soglia di 14 punti nella prova pratica per l'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, riesamina gli atti concorsuali e adotta misure che attribuiscono al candidato il punteggio necessario per proseguire nella procedura, soddisfacendo integralmente l'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di un nuovo provvedimento amministrativo, viene integralmente meno la controversia sostanziale e il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
  • In caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche la condotta processuale dell'amministrazione, la tempestività del riesame, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e la durata del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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