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Ordinanza

Ordinanza n. 3277/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n.-OMISSIS- CC del 17.9.2025 emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, recante l'esclusione del ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 27\1\2026: decreto di aumento dei posti e decreto di approvazione della graduatoria finale, nonché provvedimento prot. n.-OMISSIS- CC del 17.9.2025 (all. 1), emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, recante l’esclusione del ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202515486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché decreto di aumento dei posti e decreto di approvazione della graduatoria finale impugnati con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di aumento dei posti e il decreto di approvazione della graduatoria finale, reiterando l’impugnazione dell’esclusione. La trattazione dei motivi di merito è stata differita perché il ricorso per motivi aggiunti non risultava ancora notificato ad almeno un controinteressato. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, deducendo gravi impedimenti di fatto connessi alla difficoltà di reperire, da fonti non pubbliche, i nominativi dei candidati collocati in graduatoria e i relativi dati personali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto prospettabile la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in presenza di gravi impedimenti di fatto. In particolare, ha considerato rilevanti le difficoltà, non imputabili secondo quanto rappresentato, di individuare i nominativi dei candidati inseriti nella graduatoria e i relativi dati personali, necessari per notificare i motivi aggiunti ad almeno un controinteressato. Ha quindi accolto l’istanza di rimessione in termini e ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare i motivi aggiunti ad almeno un controinteressato scelto tra i nominativi presenti nella graduatoria di merito approvata. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026; nessuna decisione di merito sull’esclusione o sugli ulteriori atti impugnati è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    rimessione in termini “per errore scusabile” in presenza di “gravi impedimenti di fatto”

    La rimessione in termini può essere disposta quando gravi impedimenti di fatto abbiano ostacolato il compimento tempestivo di un atto processuale, nella specie la notificazione dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile può essere concessa quando gravi impedimenti di fatto abbiano reso obiettivamente difficile il compimento tempestivo di un atto processuale.
  • La difficoltà di reperire, da fonti non pubbliche, i nominativi e i dati personali dei controinteressati può integrare un grave impedimento di fatto idoneo a giustificare la rimessione in termini per la notificazione dei motivi aggiunti.
  • Quando dispone la rimessione in termini per la notificazione dei motivi aggiunti, il giudice può assegnare un termine perentorio o comunque determinato entro il quale il ricorrente deve notificare l’atto ad almeno un controinteressato individuato nella graduatoria impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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